In riferimento all’esecuzione forzata ricadente su una pluralità di beni immobili di uno stesso debitore sito in diverse circoscrizioni giudiziarie, laddove la competenza territoriale appartiene, per il combinato disposto degli artt. 21 e 26 c.p.c., ad ogni tribunale in cui si trova una parte dei beni pignorati, qualora alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta, ex art. 561 c.p.c., al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo; qualora il secondo pignoramento sia iniziato dopo che per i beni pignorati con il precedente pignoramento si è già tenuta la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita, per gli altri beni si procede presso lo stesso tribunale ad un processo separato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4213 del 23 febbraio 2007
La riunione in un’unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell’art. 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l’intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l’indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell’esecuzione di provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione. Da ciò consegue che detta riunione non compete soltanto al giudice dell’esecuzione, e che, in difetto di un suo intervento, può provvedervi anche il tribunale, adito con opposizione proposta a norma dell’art. 617 c.p.c. contro un atto esecutivo, ove sia rilevante, al fine della decisione, dare attuazione a quella situazione processuale imposta dalla legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6549 del 20 dicembre 1985