Art. 561 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pignoramento successivo

Articolo 561 - codice di procedura civile

(1) Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere (555) un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce (557; 2664 c.c.).
L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’art. 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (557), se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 564 (2). In tale caso l’esecuzione si svolge in unico processo (493).
Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’art. 524 ultimo comma.

Articolo 561 - Codice di Procedura Civile

(1) Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere (555) un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce (557; 2664 c.c.).
L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’art. 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (557), se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 564 (2). In tale caso l’esecuzione si svolge in unico processo (493).
Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’art. 524 ultimo comma.

Note

(1) Si veda l’art. 58, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone: «4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668 bis e 2668 ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
(2) Le parole: «nell’articolo 563, secondo comma,» sono state così sostituite dalle attuali: «nell’articolo 564» dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 24), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

In riferimento all’esecuzione forzata ricadente su una pluralità di beni immobili di uno stesso debitore sito in diverse circoscrizioni giudiziarie, laddove la competenza territoriale appartiene, per il combinato disposto degli artt. 21 e 26 c.p.c., ad ogni tribunale in cui si trova una parte dei beni pignorati, qualora alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta, ex art. 561 c.p.c., al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo; qualora il secondo pignoramento sia iniziato dopo che per i beni pignorati con il precedente pignoramento si è già tenuta la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita, per gli altri beni si procede presso lo stesso tribunale ad un processo separato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4213 del 23 febbraio 2007

La riunione in un’unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell’art. 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l’intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l’indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell’esecuzione di provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione. Da ciò consegue che detta riunione non compete soltanto al giudice dell’esecuzione, e che, in difetto di un suo intervento, può provvedervi anche il tribunale, adito con opposizione proposta a norma dell’art. 617 c.p.c. contro un atto esecutivo, ove sia rilevante, al fine della decisione, dare attuazione a quella situazione processuale imposta dalla legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6549 del 20 dicembre 1985

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