Art. 56 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Autorizzazione

Articolo 56 - codice di procedura civile

[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio (737), il giudice che deve pronunciare sulla domanda.
Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale (22, 23, 91 c.p.p.) o di azione civile in seguito a condanna penale (74).]

Articolo 56 - Codice di Procedura Civile

[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio (737), il giudice che deve pronunciare sulla domanda.
Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale (22, 23, 91 c.p.p.) o di azione civile in seguito a condanna penale (74).]

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