[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio (737), il giudice che deve pronunciare sulla domanda.
Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale (22, 23, 91 c.p.p.) o di azione civile in seguito a condanna penale (74).]