Art. 559 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Custodia dei beni pignorati

Articolo 559 - codice di procedura civile

Col pignoramento il debitore è costituito custode (65, 67, 520 ss.) dei beni pignorati e di tutti gli accessori (2912 c.c.), comprese le pertinenze (817 c.c.), e i frutti (820 c.c.) senza diritto a compenso (65 ss.; 522).
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto (563 ss.), il giudice dell’esecuzione (484), sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore (66). Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore (1).
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti (2).
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 (2).
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto (2). I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile (2).

Articolo 559 - Codice di Procedura Civile

Col pignoramento il debitore è costituito custode (65, 67, 520 ss.) dei beni pignorati e di tutti gli accessori (2912 c.c.), comprese le pertinenze (817 c.c.), e i frutti (820 c.c.) senza diritto a compenso (65 ss.; 522).
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto (563 ss.), il giudice dell’esecuzione (484), sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore (66). Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore (1).
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti (2).
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 (2).
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto (2). I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile (2).

Note

(1) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 20.1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 20.2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. h) della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

Il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilità nell’interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell’espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell’incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l’unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto alla restituzione dei frutti riguardanti un immobile, già sottoposto a pignoramento, decorresse dalla domanda del proprietario debitore e non da quella precedentemente proposta dal custode giudiziale, che aveva abbandonato la causa in seguito alla liberazione del bene dal vincolo). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22029 del 11 settembre 2018

Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell’art. 2913 c.c. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, – quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice – un danno risarcibile che deriva dall’impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 924 del 16 gennaio 2013

In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l’indennità a questi spettante per l’attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell’esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24443 del 2 dicembre 2010

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