In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell’esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all’espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l’effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l’intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6426 del 17 marzo 2009
Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all’espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.), e pertanto non è nulla l’ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell’esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6957 del 22 marzo 2007
In tema di espropriazione immobiliare, il termine di cinque giorni dall’atto di pignoramento, fissato dal secondo comma dell’art. 557 c.p.c. per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per la esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, è ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non può ritenersi indispensabile, ai fini della validità dell’esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell’esecuzione di procedere all’accertamento della regolarità formale di detti documenti prima di disporre l’ulteriore corso della espropriazione forzata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2370 del 24 agosto 1964