Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno (512, 544; 2784 c.c.), il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo (65) che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca (512, 544; 2808 c.c.), il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari (2843 c.c.).