Art. 554 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Articolo 554 - codice di procedura civile

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno (512, 544; 2784 c.c.), il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo (65) che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca (512, 544; 2808 c.c.), il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari (2843 c.c.).

Articolo 554 - Codice di Procedura Civile

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno (512, 544; 2784 c.c.), il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo (65) che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca (512, 544; 2808 c.c.), il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari (2843 c.c.).

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