Art. 550 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pluralità di pignoramenti

Articolo 550 - codice di procedura civile

Il terzo deve indicare i pignoramenti (543) che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione (547), egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell’art. 524 secondo e terzo comma.

Articolo 550 - Codice di Procedura Civile

Il terzo deve indicare i pignoramenti (543) che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione (547), egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell’art. 524 secondo e terzo comma.

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