Art. 549 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contestata dichiarazione del terzo

Articolo 549 - codice di procedura civile

(1) Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo (2). L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.

Articolo 549 - Codice di Procedura Civile

(1) Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo (2). L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 20, n. 4), della L. 24 dicembre 2012, n. 228. A norma dell’art. 1, comma 21, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2013).
(2) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. m ter), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Massime

Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014), nell’accertamento dell’obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti; tuttavia, l’esigenza di tutelare l’integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26185 del 17 novembre 2020

L’irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l’opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale testo dell’art. 549 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha precisato che, in relazione ai crediti in questione, rappresentati da titoli cambiari, non sussisteva il paventato rischio per il terzo pignorato del “doppio pagamento”; infatti, poiché il pignoramento di detti titoli era avvenuto non nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ma in quelle dell’espropriazione dei crediti presso terzi, il processo esecutivo aveva ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante e non quello cambiario, con la conseguenza che il terzo debitore, una volta effettuato il pagamento dell’obbligazione cambiaria dopo il pignoramento, benché non potesse opporre tale pagamento al creditore assegnatario, era tutelato dal diritto, a lui riconosciuto dall’art. 66, comma 3, l.camb., alla restituzione degli effetti emessi). Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 20338 del 28 settembre 2020

Nella vigenza dell’art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all’esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l’opposizione agli atti esecutivi e non con l’appello – previa qualificazione dell’ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell’esecuzione a risolvere dette questioni, all’esito di un accertamento sommario. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26702 del 23 ottobre 2018

In tema di espropriazione presso terzi, l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla l. n. 228 del 2012) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione di quest’ultimo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, c.c. costituisce oggetto di una accertamento di fatto demandato al giudice del merito. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5037 del 28 febbraio 2017

La sentenza che accerta l’obbligo del terzo a norma dell’art. 549 cod. proc. civ. (nel testo vigente “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) non è soggetta alla sospensione dei termini processuali, disposta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché sussiste l’interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell’attesa, sospeso. Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 24047 del 12 novembre 2014

La sentenza di primo grado che – definendo il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e di cui all’art. 548 c.p.c., nell’alveo di una procedura esecutiva presso terzi – accerti l’esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l’art. 549 c.p.c. alla “sentenza che definisce il giudizio” ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 23325 del 18 novembre 2010

Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l’esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l’accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell’inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all’accertamento giudiziale e pure all’impugnazione in caso di soccombenza. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10550 del 7 maggio 2009

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