Art. 543 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma del pignoramento

Articolo 543 - codice di procedura civile

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi (2917 c.c.) o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513, 545), si esegue mediante atto (125, 163) notificato [personalmente] (1) al terzo (546) e al debitore a norma degli artt. 137 ss.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza (43 c.c.) o l’elezione di domicilio (47 c.c.) nel comune in cui ha sede il giudice (2) competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente (3) (26, 28, 484);
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (4).
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’art. 501.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore (4).
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. (5)
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. (5)
Quando procede a norma dell’articolo 492 bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma (4).

Articolo 543 - Codice di Procedura Civile

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi (2917 c.c.) o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513, 545), si esegue mediante atto (125, 163) notificato [personalmente] (1) al terzo (546) e al debitore a norma degli artt. 137 ss.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza (43 c.c.) o l’elezione di domicilio (47 c.c.) nel comune in cui ha sede il giudice (2) competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente (3) (26, 28, 484);
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (4).
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’art. 501.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore (4).
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. (5)
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. (5)
Quando procede a norma dell’articolo 492 bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma (4).

Note

(1) La parola fra parentesi quadrata è stata soppressa dall’art. 19, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell’art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. – n. 261 del 10 novembre 2014).
(2) La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall’art. 96 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(3) Le parole: «nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente» sono state inserite dall’art. 1, comma 20, n. 1), lett. a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228. A norma dell’art. 1, comma 21, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2013).
(4) Questo numero è stato da ultimo, così sostituito, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell’art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 32, L. 26.11.2021, n. 206 con decorrenza dal 24.12.2021 ed applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Massime

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12715 del 14 maggio 2019

Anche dopo la riforma del settore disposta con il d.l.vo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.; tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 19708 del 25 luglio 2018

L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15607 del 14 giugno 2018

In tema di espropriazione forzata, è solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullità, l’atto di pignoramento presso terzi in cui l’intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall’ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, secondo comma, n. 2, c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6835 del 3 aprile 2015

In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può, quando il credito che vanta verso il terzo è di molto superiore al debito per cui è sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall’art. 543 cod. proc. civ., a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l’avvio di una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l’impossibilità per il suddetto debitore – creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10841 del 16 maggio 2014

In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell’art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., “l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute”, si estende, potenzialmente, all’intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6518 del 20 marzo 2014

Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell’art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all’udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l’opposizione agli atti esecutivi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 682 del 18 gennaio 2012

In tema di espropriazione presso terzi, quando esecutata sia un’Amministrazione dello Stato, l’atto di pignoramento va notificato presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi al quale è portata la causa, con la conseguenza che la notificazione effettuata presso gli uffici dell’amministrazione è affetta da nullità. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17349 del 18 agosto 2011

Nell’espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l’obbligo di consegnare materialmente all’ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all’ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest’ultimo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20596 del 4 ottobre 2010

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art. 812 c.c., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell’art. 813, ultima parte, c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l’art. 51 legge hall. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22361 del 21 ottobre 2009

Nell’atto di pignoramento presso terzi sia l’ingiunzione al debitore esecutato (che, “ex” art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all’obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l’intimazione rivolta al terzo, “ex” art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell’atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l’inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2473 del 30 gennaio 2009

Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto di intimazione di cui all’art.543 cod. proc. civ. – che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l’efficacia e l’esistenza dello stesso pignoramento – ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l’esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna; ne consegue che, in caso di pignoramento a carico di ente pubblico (nella specie, Amministrazione provinciale) eseguito sulle somme giacenti presso il suo tesoriere, il vincolo d’impignorabilità derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui o altro) richiede che l’efficacia esecutiva della delibera dell’ente pubblico (conseguente allo scadere del termine successivo alla pubblicazione, ex art.47 della legge n.142 del 1990) intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1949 del 27 gennaio 2009

Il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell’art. 2203 c.c. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell’impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale. (Nella specie il creditore, intendendo pignorare i beni del proprio debitore depositati in una banca, aveva notificato presso la filiale ove quei beni si trovavano sia l’invito a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., sia la citazione introduttiva del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c.; la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha ritenuto tali notificazioni validamente compiute). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20425 del 25 luglio 2008

Nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev’essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall’art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell’atto di pignoramento. (Principi affermati dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie di pignoramento presso istituto di credito del conto relativo alla tesoreria di un comune, con riguardo alla deduzione dell’inconsistenza di somme pignorabili in giacenza al momento della notifica del pignoramento, nonché della non soggezione delle somme successivamente pervenutevi). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15615 del 26 luglio 2005

L’atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all’espropriazione, e pertanto sono requisiti essenziali dell’atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell’art. 543 c.p.c. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione; fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall’art. 543 può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell’art. 156 c.p.c., costituita dalla impronunciabilità di essa se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo (in applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha ritenuto nullo e non inesistente l’atto di pignoramento presso terzi nel quale non erano indicati gli estremi del titolo esecutivo, sul presupposto che tale indicazione non costituisse elemento indispensabile per imporre sul credito esistente presso il terzo il vincolo di destinazione, ed ha ritenuto sanata la nullità dal fatto che l’atto di pignoramento contenesse gli estremi del precetto, regolarmente notificato alla parte, all’interno del quale erano riportati gli estremi del titolo esecutivo).

L’atto di pignoramento del credito del debitore verso i terzi, e di cose del debitore che sono in possesso dei terzi, deve contenere a norma dell’art. 543 c.p.c. l’indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute; tale indicazione può essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà che ha il creditore procedente di conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a cagione della sua estraneità ai rapporti tra debitore e terzo, e prevedendo il sistema tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere a norma dell’art. 547 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8239 del 24 maggio 2003

In tema di esecuzione con espropriazione presso terzi, l’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. contiene soltanto l’indicazione generica delle cose o delle somme dovute e non può pertanto ritenersi in essa implicitamente ricompresa una domanda di accertamento per il caso dell’eventuale dichiarazione negativa del terzo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6449 del 23 aprile 2003

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi è validamente eseguito ad opera dell’aiutante ufficiale giudiziario mediante notifica al terzo ed al debitore, ad istanza del creditore procedente, di un atto contenente le indicazioni di cui all’art. 543 c.p.c., atteso che l’attività di notificazione degli atti «in materia civile», senza alcun limite, è testualmente compresa nelle attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi dell’art. 165, primo ed ultimo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e che il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito dalla notificazione dell’atto sopraindicato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7862 del 27 agosto 1996

L’atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all’espropriazione attraverso l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., che deve essere contenuta nell’atto di pignoramento e rivolta specificamente e direttamente dall’ufficiale giudiziario al debitore esecutato, ed attraverso l’intimazione, rivolta, con la medesima forma, al terzo, di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme e delle cose da lui dovute al debitore esecutato. Pertanto, la mancanza anche di uno soltanto degli elementi indicati nell’art. 543 c.p.c., trattandosi di requisiti essenziali dell’atto, provoca l’inesistenza giuridica del pignoramento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7019 del 21 giugno 1995

Nel pignoramento presso terzi, la fissazione dell’udienza per la dichiarazione dell’obbligo del terzo senza il rispetto del termine di cui agli artt. 543, terzo comma, e 501 c.p.c., non dà luogo, nei confronti del terzo, a nullità dell’atto di pignoramento, atteso che se tale termine non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non gli impedisce tuttavia di farla in prosieguo, con effetti identici, cioè nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, rilevando in tal caso il mancato rispetto del termine suddetto solo come elemento da tenere in considerazione ai fini della regolazione delle spese processuali. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6312 del 5 giugno 1993

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la citazione del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato non dà luogo di per sé ad un procedimento di natura contenziosa, ma solo ad una particolare fase del procedimento esecutivo sicché l’eventuale irregolarità del termine assegnato al terzo per comparire, per cui non è comminata specificamente una sanzione di nullità, trova disciplina non nelle regole del processo di cognizione ma nella parte generale del libro primo del codice di procedura civile, inquadrandosi così tra i vizi a rilevanza variabile (art. 156, secondo comma, c.c.) i quali producono nullità soltanto quando per carenza dei requisiti formali indispensabili impediscano il raggiungimento dello scopo dell’atto, senza che, pertanto, tale nullità sia ravvisabile nel caso in cui venga assegnato al terzo un termine di comparizione di nove giorni, intervallato dai quarantasei giorni della sospensione feriale, in luogo del termine di dieci giorni prescritto ai sensi degli artt. 543, 501 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 983 del 1 febbraio 1991

La esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato, cosicché l’espropriazione (presso terzi) può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione (nella specie, i crediti costituiti dal corrispettivo di un rapporto di lavoro non ancora maturati all’epoca del pignoramento). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9027 del 4 dicembre 1987

Nell’espropriazione presso terzi è dalla data della notificazione dell’atto, previsto dall’art. 543 c.p.c., che il pignoramento comincia ad esplicare i suoi effetti, tra i quali va ricompreso riguardo al terzo pignorato l’inopponibilità rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 333 del 8 febbraio 1972

Istituti giuridici

Novità giuridiche