Art. 538 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nuovo incanto

Articolo 538 - codice di procedura civile

(1) Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

Articolo 538 - Codice di Procedura Civile

(1) Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall’art. 10 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

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