Art. 537 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modo dell'incanto

Articolo 537 - codice di procedura civile

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti (504) secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’art. 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell’incanto si redige processo verbale (126), che si deposita immediatamente nella cancelleria (169 att.).

Articolo 537 - Codice di Procedura Civile

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti (504) secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’art. 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell’incanto si redige processo verbale (126), che si deposita immediatamente nella cancelleria (169 att.).

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