Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti (504) secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’art. 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell’incanto si redige processo verbale (126), che si deposita immediatamente nella cancelleria (169 att.).