Art. 536 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Articolo 536 - codice di procedura civile

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode (520, 521), la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento (518).

Articolo 536 - Codice di Procedura Civile

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode (520, 521), la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento (518).

Istituti giuridici

Novità giuridiche