Art. 535 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prezzo base dell'incanto

Articolo 535 - codice di procedura civile

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (1474 c.c.), il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’art. 530, sentito quando occorre uno stimatore (68; 161 att.), fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

Articolo 535 - Codice di Procedura Civile

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (1474 c.c.), il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’art. 530, sentito quando occorre uno stimatore (68; 161 att.), fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

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