Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (1474 c.c.), il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’art. 530, sentito quando occorre uno stimatore (68; 161 att.), fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.