Art. 534 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vendita all'incanto

Articolo 534 - codice di procedura civile

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione (1), col provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o ad un istituto all’uopo autorizzato (159, 168 att.; 353, 354 c.p.).
Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione (1) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Articolo 534 - Codice di Procedura Civile

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione (1), col provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o ad un istituto all’uopo autorizzato (159, 168 att.; 353, 354 c.p.).
Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione (1) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Note

(1) La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell’esecuzione» dall’art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Massime

In tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell’ordinanza di vendita all’incanto la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2474 del 10 febbraio 2015

Le irregolarità degli atti relativi alla vendita disposta nel giudizio di divisione previsto dall’art. 601 cod. proc. civ. in tema di espropriazione dei beni indivisi devono farsi valere, stante il richiamo operato dagli artt. 787 e 788 cod. proc. civ. rispettivamente agli artt. 534 e seguenti e 576 stesso codice, con la procedura dell’opposizione agli atti esecutivi prevista dai successivi artt. 617 e 618 del codice di rito. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7785 del 8 giugno 2001

La violazione dell’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che attribuisce la delegabilità ai messi di conciliazione del solo potere di compiere atti di notificazione ma non di atti esecutivi, comporta che l’atto di esecuzione, come «l’esperimento di asta pubblica, compiuto dal messo di conciliazione su delega del pretore, non è affetto da inesistenza, postulante la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per l’inquadramento dell’atto di cui trattasi in uno dei tipi previsti dall’ordinamento, bensì da nullità (per violazione di una precisa norma di legge) deducibile con opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 617 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3771 del 27 giugno 1984

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