In tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell’ordinanza di vendita all’incanto la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2474 del 10 febbraio 2015
Le irregolarità degli atti relativi alla vendita disposta nel giudizio di divisione previsto dall’art. 601 cod. proc. civ. in tema di espropriazione dei beni indivisi devono farsi valere, stante il richiamo operato dagli artt. 787 e 788 cod. proc. civ. rispettivamente agli artt. 534 e seguenti e 576 stesso codice, con la procedura dell’opposizione agli atti esecutivi prevista dai successivi artt. 617 e 618 del codice di rito. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7785 del 8 giugno 2001
La violazione dell’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che attribuisce la delegabilità ai messi di conciliazione del solo potere di compiere atti di notificazione ma non di atti esecutivi, comporta che l’atto di esecuzione, come «l’esperimento di asta pubblica, compiuto dal messo di conciliazione su delega del pretore, non è affetto da inesistenza, postulante la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per l’inquadramento dell’atto di cui trattasi in uno dei tipi previsti dall’ordinamento, bensì da nullità (per violazione di una precisa norma di legge) deducibile con opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 617 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3771 del 27 giugno 1984