Art. 533 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi del commissionario

Articolo 533 - codice di procedura civile

Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo (1) (1732 c.c.). Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento.
Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice (2).
Il compenso al commissionario (1733 c.c.) è stabilito dal giudice dell’esecuzione con decreto (168 att.).

Articolo 533 - Codice di Procedura Civile

Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo (1) (1732 c.c.). Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento.
Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice (2).
Il compenso al commissionario (1733 c.c.) è stabilito dal giudice dell’esecuzione con decreto (168 att.).

Note

(1) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 4, comma 8, lett. d ter), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 10, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.

Massime

In tema di espropriazione mobiliare, il commissionario a mezzo del quale sia stata disposta la vendita dei beni pignorati, ex art. 532 c.p.c., è responsabile dei danni subiti dal creditore qualora abbia proceduto alla vendita nonostante la successiva pronuncia, da parte del giudice dell’esecuzione, di un provvedimento di assegnazione dei beni al detto creditore, realizzandosi, in tal caso, una fattispecie di responsabilità per fatto colposo proprio dell’istituto, in forza del quale non assume rilievo l’esistenza, o meno, di una formale comunicazione, da parte della cancelleria del giudice dell’esecuzione, della disposta assegnazione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11264 del 14 novembre 1997

La dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione automatica del processo esecutivo cui è sottoposto il debitore fallito, occorrendo, invece, in ogni caso, un provvedimento del giudice dell’esecuzione che, dato atto del sopraggiunto fallimento, ne dichiari l’improseguibilità, su istanza di parte. Anche nell’ipotesi di esecuzione forzata dichiarata improseguibile, — peraltro — non viene meno la competenza funzionale del pretore, quale giudice dell’esecuzione, di liquidare il compenso del commissionario da lui nominato (art. 533, ultimo comma c.p.c.); competenza che non potrebbe essere attribuita al giudice delegato nominato per il fallimento, giacché, con tale provvedimento, non viene data vita ad un credito nei confronti del fallito, bensì ad un credito nei confronti del creditore del fallito, il quale, avendo promosso l’esecuzione forzata, è tenuto ad anticipare le spese del processo (art. 90 c.p.c.). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4742 del 29 maggio 1997

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