Art. 532 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vendita a mezzo di commissionario

Articolo 532 - codice di procedura civile

Il giudice dell’esecuzione dispone (1) la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169 sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice (2), affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (3).
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (4). Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice (4) .
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (1474 c.c.), la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato (539).

Articolo 532 - Codice di Procedura Civile

Il giudice dell’esecuzione dispone (1) la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169 sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice (2), affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (3).
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (4). Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice (4) .
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (1474 c.c.), la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato (539).

Note

(1) Le parole: «può disporre» sono state così sostituite dalle attuali: «dispone» dall’art. 13, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 7, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. – n. 192 del 20 agosto 2015).
(2) Le parole: «iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169 sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice» sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 7, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. – n. 192 del 20 agosto 2015).
(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 16), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, successivamente modificato dall’art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso D.L. n. 35/2005, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
Si riportano i commi precedenti: «Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario affinché proceda alla vendita.
«Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».
(4) Questo periodo, inserito dall’art. 13, comma 1, lett. f), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, è stato così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.

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