In tema di ricusazione, ove la relativa istanza sia proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione, il conseguente procedimento camerale è regolato dall’art. 53, comma 2, c.p.c., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile “ratione materiae”, rispetto a quella di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016. Cass. civ. Sezioni Unite 16 febbraio 2017, n. 4098
È manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 53, primo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce la decisione sulla ricusazione del giudice togato ad un collegio di soli giudici togati, atteso che il procedimento di ricusazione non è un procedimento “a carico” del giudice ricusato, e neppure un procedimento del quale egli sia “parte”, sicché non rileva il generico sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in ragione della mera “colleganza” col giudice ricusato. Cass. civ. Sezioni Unite 22 luglio 2014, n. 16627
In tema di procedimento di ricusazione del giudice, l’art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale sulla ricusazione si decide “udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte”, attribuisce al giudice ricusato il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie. Cass. civ. Sezioni Unite 22 luglio 2014, n. 16627
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (nella specie, corte di cassazione) senza prescrivere, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale (art. 40), che quel collegio sia composto da giudici appartenenti a sezione diversa da quella del giudice ricusato, atteso che la norma impugnata è conforme al principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), prescrivendo che del collegio non faccia parte il giudice ricusato (come si evince dalla previsione della sua audizione, contenuta nel secondo comma), mentre rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario l’apprezzamento delle diverse esigenze del giudizio civile e di quello penale, che inducono a differenziare discipline dei rispettivi provvedimenti incidentali di ricusazione, anche in ordine alla determinazione dell’organo collegiale competente, senza che per ciò risulti vulnerato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza espresso nell’art. 3 Cost. Cass. civ. sez. I 12 ottobre 2002, n. 14574
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e in relazione all’art. 41, primo comma c.p.p., nella parte in cui dichiara non impugnabile l’ordinanza che decide sulla ricusazione; infatti, la diversità di disciplina dell’ordinanza che decide sulla ricusazione nel processo civile e nel processo penale è giustificata dalle particolari esigenze sottese a quest’ultimo. Cass. civ. sez. I 1 febbraio 2002, n. 1285
L’ordinanza resa sull’istanza di ricusazione, a norma dell’art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, in quanto si tratta di un provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, né incidente sull’organo-giudice o sui criteri di costituzione del medesimo, ma esclusivamente diretto, in via ordinaria e strumentale, ed in esito ad un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare interessi di ordine generale sull’imparzialità ed il corretto esercizio dell’attività giudiziaria da parte del giudice-persona. Cass. civ. sez. I 14 febbraio 1984, n. 1113 .
L’ordinanza resa sull’istanza di ricusazione, a norma dell’art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in quanto si tratta di un provvedimento ordinatorio, privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo, che definisce un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, in relazione alla tutela di interessi di ordine generale, e che non incide su questioni di competenza, essendo esclusivamente rivolto all’eventuale sostituzione della persona fisica del giudice nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario. Tale principio non resta escluso per il caso in cui detta ordinanza, emanata dal giudice indicato dal citato art. 53 (nella specie, presidente del tribunale su ricusazione del pretore), sia intervenuta dopo che il giudice ricusato abbia già statuito sull’istanza di ricusazione (nella specie, dichiarandone l’inammissibilità), dato che siffatta statuizione deve ritenersi giuridicamente inesistente, in carenza assoluta del relativo potere, e conseguentemente inidonea ad implicare, nei riguardi del successivo provvedimento del giudice competente, questioni denunciabili con il suddetto regolamento. Cass. civ. sez. I 14 febbraio 1984, n. 1113