Art. 528 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Intervento tardivo

Articolo 528 - codice di procedura civile

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza (1).
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione (510; 2741 c.c.).

Articolo 528 - Codice di Procedura Civile

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza (1).
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione (510; 2741 c.c.).

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 14), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
Si riporta il comma precedente: «I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’art. 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell’ipotesi prevista nell’art. 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza».

Massime

Dalla norma dell’art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi ancorché siano intervenuti tardivamente hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5798 del 10 novembre 1979

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata, al creditore intervenuto tardivamente, cioè dopo l’udienza stabilita per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita, è preclusa la possibilità di dedurre l’avvenuto verificarsi di un evento estintivo anteriore alla detta udienza e, conseguentemente, di eccepire l’estinzione del processo; in particolare, nell’ipotesi di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, gli è preclusa la possibilità di eccepire la estinzione del processo esecutivo per non avere il creditore sequestrante-pignorante compiuto l’attività di impulso processuale imposta dall’art. 156 disp. att. c.p.c. nel termine perentorio stabilito nella stessa norma. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 747 del 15 marzo 1974

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