I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 (1) partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo (474), possono provocarne i singoli atti (500, 530, 564, 566, 629).
I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 (1) partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo (474), possono provocarne i singoli atti (500, 530, 564, 566, 629).
I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 (1) partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo (474), possono provocarne i singoli atti (500, 530, 564, 566, 629).
(1) Le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono state così sostituite dalle attuali: «a norma dell’articolo 525» dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 12), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
Dall’art. 629 cod. proc. civ., che prevede l’estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la “ratio” della norma di impedire – per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela – che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18227 del 26 agosto 2014
I creditori intervenuti nell’esecuzione che siano muniti di titolo esecutivo hanno facoltà di promuovere i singoli atti di esecuzione, come si desume dalla disposizione contenuta nell’art. 629 c.p.c. secondo cui l’estinzione del processo esecutivo consegue alla rinuncia agli atti non solo da parte del creditore pignorante, ma anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1508 del 22 aprile 1977
Nella procedura esecutiva ciascun creditore che sia tempestivamente intervenuto e sia munito di titolo esecutivo, può — senza che sia necessaria la surroga al creditore precedentemente dimostratosi negligente, richiesta dal sistema processuale abrogato — provocare i singoli atti di espropriazione (artt. 526 e 564 c.p.c.); può esercitare, cioè l’azione esecutiva, nei vari atti in cui si concreta, indipendentemente dagli altri creditori, e non ha alcuna influenza, nei suoi confronti, l’avvenuto soddisfacimento del diritto del creditore pignorante. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1098 del 4 maggio 1963
Codice dell’Amministrazione Digitale
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Protezione Civile
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
Legge sul Procedimento Amministrativo
Legge sulle Locazioni Abitative
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
Testo Unico Successioni e Donazioni
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati – P.IVA 02542740747