Art. 525 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Condizione e tempo dell'intervento

Articolo 525 - codice di procedura civile

Possono intervenire (551) a norma dell’art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile (1).
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve aver luogo non oltre (528) la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per la assegnazione (530). Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante (160 att.).
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 (2).

Articolo 525 - Codice di Procedura Civile

Possono intervenire (551) a norma dell’art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile (1).
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve aver luogo non oltre (528) la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per la assegnazione (530). Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante (160 att.).
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 (2).

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 11.1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 11.2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
Si riporta il comma precedente: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’art. 518, non superi € 5.164,57, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’art. 529».

Massime

Qualora l’intervento di un creditore nel processo esecutivo venga effettuato da un difensore che non sia munito dello ius postulandi, e, quindi, privo della capacità di compiere atti del processo, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15184 del 10 ottobre 2003

Al fine dell’ammissibilità dell’intervento nel processo esecutivo per espropriazione forzata mobiliare, è necessario un titolo da cui risulti con obiettività e immediatezza l’esistenza di un credito che abbia i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, dovendo il giudice della esecuzione essere messo in grado di rilevare subito, di ufficio, sin dal momento in cui avviene l’intervento, l’esistenza delle condizioni richieste per la ammissibilità di esso. Ne consegue che deve ritenersi titolo non idoneo per il suddetto intervento la nota delle spese, competenze ed onorari redatta da un avvocato per prestazioni professionali eseguite in favore del proprio cliente e corredata dal parere del competente consiglio dell’ordine circa la congruità delle singole voci della parcella in relazione alla tariffa, in quanto detta nota non fornisce la prova della esistenza e, quindi, della certezza del credito dedotto con l’atto di intervento, costituendo essa una mera dichiarazione unilaterale del legale relativa alla esistenza del contratto d’opera professionale concluso con il cliente, alla avvenuta esecuzione della prestazione professionale e alla entità delle spese. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 567 del 30 gennaio 1985

In tema di conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c., venendo meno la fase della vendita (ormai inutile) e, conseguentemente, l’udienza per determinarne le modalità, il limite temporale per il tempestivo intervento di altri creditori nell’esecuzione è costituito dall’udienza che, ai sensi del secondo comma del citato art. 495, il giudice dell’esecuzione deve fissare per sentire le parti, prima di emettere l’ordinanza di conversione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5867 del 8 novembre 1982

Il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito costituisce una condizione di ammissibilità, in rito, dell’intervento nel processo esecutivo del creditore non munito di titolo esecutivo al fine della sua partecipazione alla distribuzione della somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni pignorati; pertanto, la opposizione del debitore rivolta a contestare l’ammissibilità dell’intervento del creditore per difetto dei suddetti requisiti del credito, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1292 del 27 febbraio 1979

Poiché il sequestro conservativo ha la funzione e la struttura di un pignoramento condizionato al sopravvenire della sentenza esecutiva di condanna del debitore sequestrato — la quale ha gli effetti di rendere attuale quella funzione che era rimasta sospesa nel periodo anteriore alla sentenza stessa, operando automaticamente la conversione del sequestro in pignoramento — ne consegue che la disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 686 c.p.c. va intesa nel senso che il sequestrante partecipa alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta dei beni sequestrati eseguita nel processo esecutivo promosso da altro creditore anche se, non essendo intervenuta la sentenza di condanna esecutiva e non essendosi quindi il sequestro conservativo ancora convertito in pignoramento, il suo credito non ha ancora i requisiti della certezza e della liquidità. In tal caso si realizza la fattispecie prevista dall’art. 512 c.p.c. e il giudice dell’esecuzione può, alternativamente, o sospendere il processo esecutivo, o provvedere alla distribuzione parziale della somma ricavata, accantonando la parte che spetterebbe al sequestrante, in entrambi i casi fino al sopravvenire della sentenza di condanna esecutiva. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2733 del 25 giugno 1977

Ai sensi dell’art. 525 c.p.c., l’intervento del creditore, nell’esecuzione mobiliare da altri promossa, è condizionato alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere. La inammissibilità dell’intervento, per difetto delle indicate condizioni, ove non venga eccepita dagli interessati con opposizione agli atti esecutivi, può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento avente natura sostanziale di ordinanza, e, come tale, non appellabile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3860 del 25 ottobre 1976

L’intervento del creditore nel processo di esecuzione è atto esecutivo prodromico al provvedimento di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, a sua volta, anch’esso atto esecutivo. Il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito costituisce un presupposto processuale che condiziona l’ammissibilità, in rito, dell’intervento del creditore nel processo esecutivo al fine della sua partecipazione alla futura distribuzione della somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni pignorati. In questa sede il predetto requisito assume rilevanza sul piano sostanziale, quale condizione per il soddisfacimento del credito, quale elemento, cioè, condizionante l’esistenza di un credito attuale e concreto. La mancanza del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell’intervenuto, se non rilevata d’ufficio dal giudice o non eccepita tempestivamente dagli altri soggetti interessati nel processo esecutivo mediante l’opposizione ex art. 617 c.p.c. impedisce ogni questione relativa all’ammissibilità, in rito, dell’intervento, ma può formare oggetto di controversia ex art. 512 c.p.c. in sede di formazione del progetto di riparto. Se, però, il credito dell’intervenuto acquista il predetto requisito nel corso del processo, il mancato rilievo d’ufficio e la mancata eccezione mediante l’opposizione ex art. 617 del difetto originario di quel presupposto processuale, da un lato preclude ogni questione di rito relativa all’ammissibilità dell’intervento e, dall’altro, conduce a ritenere tempestivo l’intervento stesso con le relative conseguenze in ordine alla collocazione del credito nel progetto di riparto: il che impedisce pure il sorgere di una controversia ex art. 512 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2114 del 23 giugno 1972

L’intervento del creditore ex art. 525 c.p.c., deve essere spiegato non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, e può contenere anche la sola indicazione del credito e la ragione di questo, senza la contemporanea e immediata esibizione del relativo titolo del credito, che è invece indispensabile per la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei mobili pignorati. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1126 del 11 aprile 1972

Poiché la illiquidità del credito non può conciliarsi con le finalità dell’esecuzione forzata, nessuna rilevanza, ai fini della partecipazione al processo esecutivo, può riconoscersi al fatto che il creditore per un credito illiquido si trovi ad avere eseguito sul medesimo bene sequestro conservativo. La misura cautelare, invero, è intesa unicamente a sottrarre il bene alla disponibilità del debitore, onde né può svolgere anche una concomitante funzione nell’eventuale conflitto fra creditori, né può conferite al credito gli estremi di certezza e liquidità di cui difetta o, comunque, produrre effetti che rispetto a tali requisiti abbiano natura vicaria nei fini dell’attuazione della funzione propria dell’espropriazione mobiliare od immobiliare. Soltanto la conversione del sequestro in pignoramento legittima l’intervento del sequestrante nell’espropriazione promossa da altri. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1348 del 8 settembre 1970

Gli artt. 474 e 525 c.p.c. condizionano l’inizio dell’esecuzione forzata mobiliare e l’intervento in essa alla titolarità di un credito certo, liquido ed esigibile, in condizioni cioè di essere immediatamente soddisfatto. Anche l’intervento di creditori titolari di crediti muniti di privilegio speciale sui mobili, oggetto dell’esecuzione promossa da altri, è condizionato alla sussistenza dei predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1382 del 29 aprile 1969

Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento dei creditori nel processo esecutivo, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito debbono risultare dal titolo che l’interveniente produce a sostegno della propria domanda. Difettano tali requisiti quando il titolo sia giudizialmente contestato e comunque non contenga la prova o l’accertamento del credito e la determinazione di esso in una somma specificata, pagabile immediatamente. (Nella specie era stato ritenuto inammissibile l’intervento del locatore che aveva esibito, a prova di un credito per canoni, il contratto di locazione e l’ordinanza di rilascio dell’immobile per morosità). L’accertamento dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il quale si propone intervento nel procedimento esecutivo da altri iniziato, dev’essere compiuto dal giudice ed è irrilevante la mancata contestazione della sussistenza di tali requisiti da parte del creditore procedente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1175 del 23 maggio 1962

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