Art. 515 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cose mobili relativamente impignorabili

Articolo 515 - codice di procedura civile

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (817 c.c.), possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili (556); tuttavia il giudice dell’esecuzione (1), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione (645 c.n.).
Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione (1) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo (531).
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (2).

Articolo 515 - Codice di Procedura Civile

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (817 c.c.), possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili (556); tuttavia il giudice dell’esecuzione (1), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione (645 c.n.).
Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione (1) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo (531).
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (2).

Note

(1) La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell’esecuzione» dall’art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) Questo comma è stato aggiunto a decorrere dal 1° marzo 2006, dall’art. 4 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Massime

Gli ascensori e gli impianti di riscaldamento, comprese le caldaie ed i bruciatori, sono parti integranti degli edifici nei quali sono installati, e non semplici pertinente; essi, infatti, non hanno una funzione propria, ancorché complementare e subordinata rispetto a quella degli edifici, ma partecipano alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi, quali elementi essenziali alla loro destinazione. Da ciò consegue che l’ascensore e l’impianto di riscaldamento non sono pignorabili, come beni mobili, separatamente dall’edificio in cui sono installati, e che l’opposizione con la quale il debitore deduca detta impignorabilità, in quanto tendente a contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 654 del 27 febbraio 1976

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