In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6393 del 30 marzo 2015
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolarità in capo a quest’ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23625 del 20 dicembre 2012
La forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell’art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l’azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l’affidamento al debitore, che, invece, è presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall’art. 621 c.p.c. Tuttavia, nell’anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell’opponibilità dell’acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell’esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, è dettato dall’art. 2914, n. 1), c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha ritenuto che l’acquisto di tre trattori da parte della società terza opponente non fosse opponibile al creditore pignorante per non esser stato il relativo conferimento in società trascritto prima del pignoramento). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8746 del 15 aprile 2011
In caso di opposizione di terzo avverso il pignoramento eseguito contro una società (nella specie, a r.l.), quando detto atto esecutivo venga effettuato in un luogo che oltre ad essere la residenza del terzo sia anche luogo di appartenenza della società debitrice, che ivi svolga la sua normale attività amministrativa con l’arredo di ufficio indispensabile, non merita censura in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che, in virtù dello stabile rapporto di fatto tra il debitore e detto luogo di sua appartenenza in comune con altri, ritenga sussistente la condizione di proprietà, in capo allo stesso debitore, di quei beni per i quali il diritto, oltre che conclamato dalla presunzione di possesso, è reso altresì verosimile dalla reale destinazione all’attività esercitata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 539 del 18 gennaio 2002
In tema di esecuzione forzata di beni mobili, possono essere sottoposte a pignoramento, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, i crediti del debitore e le cose di sua proprietà che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre; nel caso, invece, si tratti di cose che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporne, la forma del pignoramento deve essere quella prevista dall’art. 513, comma terzo, c.p.c. Pertanto, in caso di beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica, la quale li possiede per il tramite necessario dei suoi organi rappresentativi persone fisiche, che li detengono per conto e nell’interesse dell’ente, la disponibilità esclusiva, richiesta dall’art. 513 cit. resta alla persona giuridica; conseguentemente il pignoramento in danno di quest’ultima deve seguire la forma dell’espropriazione mobiliare presso il debitore e non quella dell’espropriazione presso terzi prevista dall’art. 543, primo comma, cod. cit. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6957 del 22 maggio 2001
Il creditore che pretende di eseguire il pignoramento di un bene mobile che assume di proprietà del suo debitore ed è, però, detenuto da un terzo, deve procedere, se il terzo non consente di esibire la cosa all’ufficiale giudiziario, con le modalità e le forme previste dall’art. 543 ss. c.p.c., e non con quelle previste per il pignoramento presso il debitore che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 513 c.p.c., può essere eseguito dall’ufficiale giudiziario presso il terzo possessore solo per i beni che questo consente di esibirgli come cose appartenenti al debitore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5617 del 9 giugno 1994
La presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni pignorati, opera solo se ed in quanto i beni siano rinvenuti nella casa di abitazione dello stesso. Pertanto, quando in sede di opposizione di terzo all’esecuzione, risulti che il luogo in cui essi sono stati staggiti non è la casa del debitore, spetta al creditore che intende insistere nell’esecuzione provarne specificamente l’appartenenza al debitore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4616 del 20 maggio 1987
La presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati presso la sua abitazione o le pertinenze della medesima, di cui all’art. 513 c.p.c., ha natura legale, e, pertanto, non può essere vinta dal terzo opponente, che deduca la proprietà od altro diritto reale sui beni stessi, mediante presunzioni semplici. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1995 del 7 aprile 1979