Art. 509 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Composizione della somma ricavata

Articolo 509 - codice di procedura civile

La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio (590) delle cose vendute o assegnate, di rendita (594) o provento delle cose pignorate, di multa (587) e risarcimento di danno (540 , 587) da parte dell’aggiudicatario.

Articolo 509 - Codice di Procedura Civile

La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio (590) delle cose vendute o assegnate, di rendita (594) o provento delle cose pignorate, di multa (587) e risarcimento di danno (540 , 587) da parte dell’aggiudicatario.

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