Art. 504 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cessazione della vendita forzata

Articolo 504 - codice di procedura civile

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’art. 495 comma primo (163 att.).

Articolo 504 - Codice di Procedura Civile

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’art. 495 comma primo (163 att.).

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