(1) Le parole: «nonchè, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540 bis» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. d bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell’art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. – n. 261 del 10 novembre 2014).
(3) A norma dell’art. 23, comma 11, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, la disposizione di cui a questo comma, nel testo modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera d bis) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.