Art. 503 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modi della vendita forzata

Articolo 503 - codice di procedura civile

La vendita forzata può farsi con incanto (532 ss., 576 ss.) o senza (532 ss., 570 ss.), secondo le forme previste nei capi seguenti (2919 ss. c.c.; 164 att.).
L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540 bis (1)(2)(3).

Articolo 503 - Codice di Procedura Civile

La vendita forzata può farsi con incanto (532 ss., 576 ss.) o senza (532 ss., 570 ss.), secondo le forme previste nei capi seguenti (2919 ss. c.c.; 164 att.).
L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540 bis (1)(2)(3).

Note

(1) Le parole: «nonchè, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540 bis» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. d bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell’art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. – n. 261 del 10 novembre 2014).
(3) A norma dell’art. 23, comma 11, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, la disposizione di cui a questo comma, nel testo modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera d bis) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.

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