Art. 491 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inizio dell'espropriazione

Articolo 491 - codice di procedura civile

Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento (492; 29122918 c.c.).

Articolo 491 - Codice di Procedura Civile

Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento (492; 29122918 c.c.).

Massime

Il provvedimento di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, regolato dall’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è misura preordinata all’espropriazione forzata dei beni del debitore al fine di consentire la realizzazione del credito dell’Amministrazione. Ne consegue che, nel silenzio della legge ed in conformità ai principi generali in materia di esecuzione forzata (artt. 491 e segg. cod. proc. civ.), non c’è alcun limite oggettivo alla realizzazione del credito dell’Amministrazione, sicché il concessionario non è obbligato ad aggredire unicamente il bene a mezzo del quale, in ipotesi, è stata commessa l’infrazione, ma può colpire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore-contravventore. (Fattispecie in tema di preavviso di fermo amministrativo conseguente a sanzione per violazione del codice della strada). Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 24646 del 22 novembre 2011

Il pignoramento sui beni mobili del debitore, pur essendo atto di esecuzione, non implica attività di giudizio e, pertanto, non presuppone un ius postulandi. Di conseguenza, il creditore istante ben può proporre la richiesta di pignoramento mobiliare sia personalmente, sia per mezzo di rappresentante ad negotia e sia anche per mezzo di difensore con mandato ad litem, non costituendo tale domanda un’attività necessariamente del procuratore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4595 del 10 dicembre 1976

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