La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, costituendo una pronunzia ancorché indiretta sulla competenza, va adottata con sentenza a norma dell’art. 49 c.p.c., disposizione speciale prevalente su quella di cui al successivo art. 375 dello stesso codice, che in tema di procedimenti in camera di consiglio, prevede l’ordinanza quale forma della decisione di inammissibilità del ricorso. Cass. civ. sez. I 30 maggio 1997, n. 4838
In tema di regolamento di competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano fatto le parti (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che configura un rapporto di agenzia non prevalentemente personale, come tale sottratto alla competenza funzionale del giudice del lavoro, l’agenzia organizzata con una complessa struttura imprenditoriale, comprensiva di 12 dipendenti, 4 sub agenti, 13 consulenti previdenziali, un ingente portafoglio clienti e altre caratteristiche finanziarie, quali la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria effettuata da una s.a.s. costituita dall’agente). Cass. civ. sez. lav. 24 agosto 2007 n. 18040
In sede di regolamento di competenza d’ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace e non abbia pertanto ricevuto comunicazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la contumacia sia stata ritualmente dichiarata, perché, in caso contrario, la mancata comunicazione si risolverebbe in una ragione di inammissibilità dell’istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio di una parte che, ove non fosse stata erroneamente dichiarata contumace e fosse stata, invece, destinataria della necessaria attività volta a rimediare alla causa della sua mancata costituzione, si sarebbe potuta costituire e, quindi, avrebbe avuto diritto alla comunicazione dell’ordinanza. Cass. civ. sez. III 17 marzo 2006, n. 5962
L’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, l’esame della Corte regolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devoluti dalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazione della Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo. Cass. civ. sez. III ord. 29 settembre 2004, n. 19591
In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente esercitando poteri di indagine e valutazione che non sono limitati dal contenuto della sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti in quanto la relativa decisione deve essere tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione questioni di competenza, eventualmente anche sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli esposti nei suddetti atti. Cass. civ. sez. III 1 dicembre 2000, n. 15367
In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente anche a prescindere dalle richieste e deduzioni di parte (e salvo il caso di preclusioni che fossero intervenute) esaminando ogni aspetto e profilo suscettibile di valutazione ex officio al fine di individuare definitivamente il giudice munito della potestas decidendi e di risolvere la questione della competenza sotto tutti i profili comunque delineati, ancorché virtualmente, nel corso del giudizio, indipendentemente dal fatto che l’impostazione della causa e la sentenza impugnata abbiano ristretto l’indagine ad un solo aspetto della questione, giacché la sentenza di regolamento deve esser tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione le questioni di competenza ancorché sotto profili diversi da quelli espressamente esaminati dalla Corte. Cass. civ. sez. lav. 9 gennaio 1996, n. 96
In tema di regolamento di competenza ed in ipotesi di continenza di cause, la Corte di cassazione – ai sensi degli artt. 39, secondo comma e 42 c.p.c. – accerta e deliba sulla rispettiva competenza dei giudici investiti delle due controversie e, quindi, anche su quella del gudice preventivamente adito sulla causa presso di lui pendente, che costituisce uno dei presupposti necessari per la traslatio iudici. Ne consegue che il giudice preventivamente adito, ritenuto competente su entrambe le cause («anche» sulla causa proposta successivamente e dunque, in primo luogo, su quella dinanzi ad esso introdotta), non può più contestare la propria competenza, sotto nessun profilo, anche solo implicitamente esaminato dalla Corte regolatrice. Cass. civ. sez. III ord. 14 dicembre 2002, n. 17967
La proposizione dell’istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l’obbligo, per la Corte di cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 385, secondo comma, c.p.c., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest’ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell’effetto espansivo dell’impugnazione di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell’art. 49 c.p.c., non elimina la sentenza del giudice di merito ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa. Cass. civ. sez. III 4 agosto 2000, n. 10232
La sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi rispetto a quelli espressamente esaminati, le questioni di competenza. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza resa in sede di regolamento di competenza, ancorché pronunciata sotto il profilo della riconducibilità della controversia in argomento tra quelle previste dall’art. 409, n. 1, c.p.c., potesse valere anche in riferimento al criterio di competenza tratto dall’art. 489, secondo comma, c.p.c). Cass. civ. sez. lav. 26 giugno 1999