Art. 489 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

Articolo 489 - codice di procedura civile

Le notificazioni (137 ss.) e le comunicazioni (136) ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto (480); quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento (499, 525, 528, 551, 563).
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione (16, 26).

Articolo 489 - Codice di Procedura Civile

Le notificazioni (137 ss.) e le comunicazioni (136) ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto (480); quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento (499, 525, 528, 551, 563).
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione (16, 26).

Massime

La norma contenuta nell’art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell’esecuzione forzata, è posta nell’interesse dei creditori contro i quali sono proposte le opposizioni, e non del debitore. Pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori pignoranti a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre Al contrario alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli art. 137 e segg. cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18513 del 25 agosto 2006

In tema di notificazioni e comunicazioni di atti del processo esecutivo, l’art. 489 c.p.c. — secondo il quale al creditore procedente ed agli intervenuti le notificazioni e le comunicazioni si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto o nel ricorso per intervento, mentre in mancanza possono farsi presso la cancelleria del giudice — non si applica ai soggetti ai quali la legge non impone di dichiarare la residenza o di eleggere il domicilio, con la conseguenza che a questi ultimi le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite secondo le regole generali stabilite dagli artt. 136 e 137 ss. c.p.c. È, pertanto, legittima la comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell’udienza di audizione delle parti effettuata presso la residenza del debitore medesimo, senza che, d’altra parte, possa ritenersi che la comunicazione stessa debba essere eseguita, in applicazione della regola dettata dall’art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito nel giudizio di opposizione al precetto, sia perché detta norma attiene al processo di cognizione — e quindi ha natura speciale rispetto alle norme generali contenute nei citati artt. 136 ss. c.p.c. — sia perché la nomina di un difensore per il suddetto giudizio di opposizione non è compiuta in un atto del processo esecutivo, che non è ancora iniziato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11256 del 30 luglio 2002

La norma dettata dall’art. 489 c.p.c., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell’esecuzione forzata, è applicabile soltanto alla notificazione ed alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 138 e ss. c.p.c. Pertanto, qualora l’opposizione di terzo sia stata notificata a norma dell’art. 480, terzo comma, c.p.c., il giudice deve ordinare la rinnovazione dell’atto ex art. 291 c.p.c., con efficacia ex tunc e, in difetto, quando l’incorsa nullità sia fatta valere con l’impugnazione, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice per la rinnovazione della notificazione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2872 del 26 aprile 1983

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