Art. 476 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Altre copie in forma esecutiva

Articolo 476 - codice di procedura civile

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.
Sull’istanza si provvede con decreto (135).
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma (154 att.).

Articolo 476 - Codice di Procedura Civile

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.
Sull’istanza si provvede con decreto (135).
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma (154 att.).

Note

(1) Le parole: «non superiore a 5 euro» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 1.000 a 5.000» dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Massime

Il decreto di rigetto della Corte d’Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell’art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell’intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio “ex lege” Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione – adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia – privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 28432 del 5 novembre 2019

La morte del cliente, causando l’estinzione del mandato e la perdita dello “ius postulandi” in capo all’avvocato, priva quest’ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza. Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l’esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l’operato del legale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18363 del 6 agosto 2010

Il titolo esecutivo costituito da una sentenza deve recare l’apposizione della formula esecutiva e l’autenticazione, che competono al cancelliere del giudice che l’ha pronunciata, e deve essere notificato ad iniziativa della parte, la quale non ha né l’onere né il potere di formarne direttamente copie derivate e tanto meno di certificarne la conformità all’originale. Non è, pertanto, viziato da nullità il titolo esecutivo che nella copia notificata al debitore non rechi l’attestazione sottoscritta dal procuratore di conformità della copia stessa all’originale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2557 del 25 luglio 1972

Per l’indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile, la legge (art. 476 c.p.c. e art. 154 disp. att. c.p.c.) prevede soltanto la irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposta la formula, per cui tale apposizione costituisce una semplice irregolarità che, di per sé, non invalida l’esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2335 del 19 agosto 1964

La inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a sé stessa e non incide pertanto né sulla efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2437 del 5 settembre 1963

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