Art. 471 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Ricorso per cassazione

Articolo 471 - codice di procedura civile

[Si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell’articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni delle norme corporative.]

Articolo 471 - Codice di Procedura Civile

[Si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell’articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni delle norme corporative.]

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