La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili. (Nella specie, in una controversia proposta dinanzi al tribunale delle imprese ed avente ad oggetto una pretesa risarcitoria per atti di concorrenza sleale e abuso di informazioni segrete, la S.C., sul rilievo che dal tenore dell’atto introduttivo emergeva l’intenzione dell’attore di proporre un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali e non un’azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu”, ha respinto il ricorso per regolamento di competenza avanzato dal convenuto che, assumendo l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, propugnava la competenza di altro tribunale in funzione di giudice del lavoro). Cass. civ. sez. VI, 29 agosto 2017, n. 20508
Il ricorso per regolamento necessario di competenza introdotto successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006 deve obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto da sottoporre all’esame della S.C. A tale conclusione si perviene perché, prevedendo l’art. 360, primo comma, n. 2), c.p.c. la possibilità di proporre ricorso per cassazione, per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, non sarebbe coerente dettare, rispetto all’obbligo di formulazione del quesito di diritto, una disciplina diversa a seconda che il ricorso riguardi un regolamento necessario oppure un regolamento facoltativo di competenza, proposto in via ordinaria. Cass. civ. sez. II 11 luglio 2007, n. 15584
Anche al regolamento di competenza è applicabile il principio della cosiddetta «autosufficienza» del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l’onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice a quo ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza in cui mancava l’esposizione del fatto e della storia del procedimento – relativo ad un pignoramento presso terzi ed all’inerente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – in termini comprensibili e stringenti cui ancorare le censure dalle quali, così come formulate nella indistinta prospettazione dei profili di merito e di diritto, non era dato evincere altro se non che gli elementi valutati dal giudice erano asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni della stessa parte ricorrente, e che a conclusioni diverse da quelle tratte il giudice sarebbe potuto giungere ove avesse preso in esame non meglio precisate argomentazioni e difese svolte in sede di merito). Cass. civ. sez. III, 21 luglio 2006, n. 16752
In sede di regolamento di competenza l’ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza. Conseguentemente il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l’eventuale denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza dev’essere fatta valere con l’impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento. Cass. civ. sez. III, 28 marzo 2006, n. 7075
L’istanza per regolamento necessario di competenza e quella per regolamento facoltativo, avverso il provvedimento emesso dal giudice competente secondo la declaratoria del primo provvedimento, sono proponibili con un unico ricorso, purché siano rispettati i termini per le rispettive impugnazioni; ma se invece sono proposte con ricorsi separati la Suprema Corte non può disporre la riunione, facoltativa, dei procedimenti per connessione, perché il provvedimento di cui all’art. 274 c.p.c. implica apprezzamenti di merito ed involge esercizio di poteri discrezionali inibiti in sede di legittimità, e pertanto i ricorsi devono esser decisi separatamente. Cass. civ. sez. I 30 marzo 1999, n. 3075
In sede di regolamento di competenza non è consentito proporre ricorso incidentale, sicché l’intimato che voglia a sua volta contestare la competenza del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo. Cass. civ. sez. VI 20 agosto 2018, n. 20826
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’ultimo comma dell’art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all’art. 47, primo comma, dello stesso codice. Cass. civ. sez. I ord. 9 settembre 2004, n. 18199
È inammissibile l’istanza di regolamento di competenza sottoscritta, anziché dal procuratore, a norma dell’art. 47 c.p.c., dalla parte non costituitasi personalmente. Cass. civ. sez. I 12 luglio 1996, n. 6352
In tema di regolamento di competenza qualora il giudice, a seguito di discussione orale della causa, abbia pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies, secondo comma, cod. proc. civ., sia sul merito che sulla competenza mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza si intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene”, sicché è da tale data che decorre il termine perentorio di cui all’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. Cass. civ. sez. VI-III 23 ottobre 2014, n. 22525
L’estrazione della copia autentica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine prescritto dall’art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza, essendo necessaria a tale specifico fine la comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 327 cod. proc. civ. sul termine lungo per l’impugnazione. Cass. civ. sez. VI- III 2 febbraio 2012, n. 1539
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, ove la sentenza di incompetenza contenga un dispositivo di mero rigetto della domanda, l’istanza di regolamento necessario va proposta non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (essendo questo inidoneo a disvelare che una pronuncia sulla competenza sia stata emessa), ma nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (che costituisce un completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura), o, sempre di trenta giorni, decorrenti dalla proposizione di altra impugnazione (equivalendo questa alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta), ovvero, in mancanza, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Cass. civ. sez. II 27 settembre 2011, n. 19754
dall’art. 47, secondo comma, c.p.c., si applica, in via analogica, l’art. 328, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, con la conseguente interruzione del giudizio, allorchè, pendente tale termine, si verifichi uno degli eventi previsti dalla suddetta norma (nella specie, la sospensione dall’albo professionale del procuratore della parte resistente); in tal caso, il nuovo termine per proporre l’istanza decorre dalla notificazione della sentenza, a cui abbia provveduto la parte non interessata dall’evento, ed in mancanza trova applicazione il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., perchè l’avvenuta interruzione elide gli effetti della comunicazione, dovendo dunque la sentenza sulla competenza ritenersi come mai comunicata. Cass. civ., sez. , III, , 5 giugno 2009, n. 12997
Poiché, a norma dell’art. 47, secondo comma, c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia deciso sulla competenza, qualora dagli atti non risulti che tale comunicazione sia avvenuta, il predetto termine per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza. (Fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione di cui si era postulata, in astratto, la convertibilità in regolamento di competenza, di cui però non possedeva i necessari requisiti). Cass. civ. sez. I 8 gennaio 2009, n. 135
In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza – a norma del comma secondo dell’art. 281 sexies – si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l’istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto «foglio a parte»). Cass. civ. sez. III, 24 luglio 2007, n. 16304
Il regolamento di competenza ad istanza di parte va proposto, laddove la comunicazione di cancelleria al difensore del ricorrente, ex art. 47, secondo comma, c.p.c., non risulti effettuata nel domicilio da lui eletto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, se avvenuta, altrimenti applicandosi quello di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. dalla data del suo deposito. Cass. civ. sez. VI ord. 16 luglio 2013, n. 17386
In tema di regolamento di competenza, l’istante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata – in quanto non ne sia prevista la comunicazione o la stessa non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta o inidonea – ha l’onere di documentare la tempestività della notificazione dell’istanza, ove l’impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza. Ne consegue che, qualora il ricorrente non offra la prova della data della comunicazione prevista dall’art. 133, secondo comma c.p.c. ed avente ad oggetto l’avvenuto deposito della sentenza, ovvero dell’eventuale mancanza di rituale comunicazione, il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 47, secondo comma c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, deve intendersi decorrente dalla data della pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza. Cass. civ. sez. II 7 luglio 2004, n. 12462
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre dalla comunicazione della sentenza sulla competenza, laddove quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto, il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, o, in mancanza, dal deposito della sentenza ma, in quest’ultimo caso, ha durata annuale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza. Cass. civ. sez. III 23 maggio 2003, n. 8165
Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell’art. 47 c.p.c. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza. Cass. civ. sez. III 6 agosto 2002, n. 11758
Nei confronti della parte contumace – cui non deve essere data comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della cancelleria – il termine per la proposizione del regolamento di competenza, in difetto di notificazione delle sentenze medesime ad opera della controparte, è quello annuale di cui all’art. 327 c.p.c. Cass. civ. sez. I 9 luglio 1992, n. 8347
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, ove il giudice abbia deciso la questione di competenza con le forme previste dall’art. 429, primo comma, parte prima, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 53, secondo comma, D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008), con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell’udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi ritenere legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione. Cass. civ. sez. VI ord. 19 aprile 2011, n. 8939
Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell’art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l’ integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell’ art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l’impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine (come nella specie), poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente – con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa – perché l’ inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall’esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo. Cass. civ. sez. III 20 marzo 2010, n. 6824
Qualora la pronuncia declinatoria della competenza venga impugnata col relativo regolamento, senza che il processo sia nel frattempo riassunto davanti al giudice indicato come competente, l’omissione, da parte dell’impugnante, della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione – adempimento richiesto dall’art. 47, terzo comma, c.p.c., cui l’art. 48 c.p.c. collega l’effetto di sospensione del processo – non determina l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, poiché la sospensione prevista dall’art. 48 c.p.c. non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compiere atti del processo che, per effetto della sentenza impugnata, può essere ancora pendente davanti all’ufficio che ha dichiarato la propria competenza. Cass. civ. sez. III ord. 18 dicembre 2008, n. 29577
Il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali. Cass. civ. sez. III, 21 dicembre 2010, n. 25891
Anche nel procedimento per regolamento di competenza le conclusioni del pubblico ministero debbono essere notificate alle parti, le quali hanno facoltà di replicare per iscritto non oltre cinque giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall’art. 375 c.p.c. Cass. civ. Sezioni Unite 11 ottobre 2002, n. 14568
Anche nel procedimento per regolamento di competenza le parti hanno facoltà di depositare memorie illustrative, non oltre cinque giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall’art. 375 c.p.c. Cass. civ. Sezioni Unite 11 ottobre 2002, n. 14569
Nel procedimento per regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c., come sostituito dall’art. 6 della legge 353/90; art. 47 c.p.c.) non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l’istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti. Se la scrittura, redatta in forma di memoria, sia stata, peraltro, notificata alla parte ricorrente, con le modalità del controricorso, dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario procedente (e, quindi, in applicazione della legge n. 55 del 1992, secondo cui la notifica del controricorso può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale), nessuna nullità è legittimamente configurabile con riguardo a detta notifica, sia perché può ben trovare applicazione, per identità di ratio, la citata legge 55/92, sia perché, comunque, nessuna notifica è prevista dalla legge per la scrittura de qua. Cass. civ. sez. I 24 maggio 2000, n. 6792
L’art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere. Ne discende che tali requisiti vanno mutuati dall’art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l’ordinanza debba essere motivata. In mancanza della motivazione, che – giusta la previsione dell’art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell’elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ritenga a sua volta di essere incompetente, comporta l’indicazione delle ragioni di dissenso dall’altro giudice – l’ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell’elevato conflitto. In analogia con quanto l’ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamenti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragione di inammissibilità dell’istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazione dell’istanza ai sensi dell’art. 162, primo comma, c.p.c. Cass. civ. sez. III 6 settembre 2007, n. 18795