Art. 467 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Denuncia dell'associazione sindacale

Articolo 467 - codice di procedura civile

[ Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie in materie regolate da norme corporative, quando l’obbligo del tentativo di conciliazione è stabilito dalle dette norme.]

Articolo 467 - Codice di Procedura Civile

[ Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie in materie regolate da norme corporative, quando l’obbligo del tentativo di conciliazione è stabilito dalle dette norme.]

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