Art. 466 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Appellabilità delle sentenze

Articolo 466 - codice di procedura civile

[ Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire diecimila.]


Articolo 466 - Codice di Procedura Civile

[ Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire diecimila.]


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