Art. 463 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Assistenza del consulente tecnico

Articolo 463 - codice di procedura civile

[Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice è normalmente assistito, a norma dell’articolo 441, da uno o più consulenti tecnici, scelti in appositi albi.]


Articolo 463 - Codice di Procedura Civile

[Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice è normalmente assistito, a norma dell’articolo 441, da uno o più consulenti tecnici, scelti in appositi albi.]


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