Art. 46 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

Articolo 46 - codice di procedura civile

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace (339, 360).

Articolo 46 - Codice di Procedura Civile

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace (339, 360).

Massime

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., senza che rilevi la non proponibilità, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 47, comma 2, c.p.c., decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza.  Cass. civ., sez. I 9 ottobre 2015, n. 20304

È ammissibile il regolamento di competenza promosso di ufficio dal giudice togato, adito in riassunzione, avverso la declinatoria di competenza del giudice di pace, ove lo ritenga competente per materia, poiché l’art. 46 cod. proc. civ. preclude l’applicazione, nei giudizi innanzi al giudice di pace, delle disposizione (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) relative al solo regolamento su istanza di parte. Cass. civ., sez. , VI 27 novembre 2014, n. 25232

Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art. 46 cod. proc. civ. che, pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 cod. proc. civ., che a sua volta prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev’essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione. Cass. civ. sez. VI-III, , 23 luglio 2014, n. 16700

È inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte avverso la sentenza del giudice di pace che, ritenuta la propria incompetenza, determinata dall’accertata continenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi a lui instaurato ed un processo pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito, pronunci la necessaria e conseguente nullità del suddetto decreto, integrando una siffatta declaratoria una decisione sulla competenza e non sul merito, ed applicandosi, quindi, l’art. 46 c.p.c., il quale preclude la proposizione del menzionato regolamento per le statuizioni sulla competenza rese dal giudice. Cass. civ. sez.  VI 4 settembre 2013, n. 20324

La sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46, c.p.c.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall’art. 113, cpv, c.p.c., è appellabile davanti al Tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza. Cass. civ. sez.  III 12 novembre 2010, n. 22959

Il principio secondo cui la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza pronunciata dal giudice di pace, in cause di valore inferiore a millecento euro, oltre a non essere impugnabile con il regolamento di competenza, non è soggetta all’immediato ricorso per cassazione, non può estendersi anche alle sentenze definitive del giudice di pace che pronuncino esclusivamente sulla competenza, e che devono ritenersi invece, soggette al ricorso stesso. La ratio, dell’articolo 46 c.p.c., che preclude la proposizione del regolamento di competenza, consiste infatti nell’impedire che la Corte di legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni di competenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti ragioni di speditezza ed economia processuale, ragioni che rendono opportuna la estensione della preclusione al ricorso per cassazione contro tali sentenze non definitive, ma che invece la rendono inconfigurabile allorché il giudice di pace si sia definitivamente spogliato della causa con una sentenza definitiva. Per altro verso, la preclusione di cui all’art. 46 rende necessaria la ricorribilità per cassazione per evitare una situazione di conflitto con il sistema di principi dettato dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione che verrebbe a crearsi se dovesse affermarsi l’assenza di rimedi giurisdizionali avverso tali pronunce definitive. Cass. civ. sez. III  23 febbraio 2007, n. 4208

Il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto anche dal giudice di pace, in quanto l’art. 46 c.p.c. rende inapplicabili al giudizio davanti al giudice di pace solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 (regolamento necessario di comeptenza) e 43 (regolamento facoltativo di competenza) dello stesso codice.  Cass. civ. sez. I ord. 21 marzo 2003, n. 4215

L’art. 46 c.p.c. che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall’art. 39 della L. 121 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l’inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata legge n. 374, né potendo considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell’intera materia. La vigenza dell’art. 46 con riferimento alle sentenze del giudice di pace investe unitariamente la questione dell’ammissibilità sia con riferimento alle sentenze sulla competenza che ai provvedimenti ex art. 295 c.p.c. Consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione del processo innanzi al giudice di pace, senza possibilità di conversione dello stesso in ricorso ordinario per cassazione, per l’impossibilità di far rientrare il vizio denunziato fra quelli proponibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., avendo il provvedimento di sospensione natura ordinatoria e non potendosi, a tale fine, equiparare ad una declaratoria di incompetenza, ancorché temporanea.  Cass. civ. Sezioni Unite 27 novembre 1998, n. 12063

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