Art. 458 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Impugnazione delle sentenze dei consulenti

Articolo 458 - codice di procedura civile

[Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli articoli 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d’appello indicata nell’articolo 450.]

Articolo 458 - Codice di Procedura Civile

[Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli articoli 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d’appello indicata nell’articolo 450.]

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