Art. 456 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Pronuncia dei consulenti tecnici

Articolo 456 - codice di procedura civile

[I consulenti tecnici decidono secondo equità.
Il lodo deve essere depositato, a pena di nullità, nel termine di cui all’articolo precedente, nella cancelleria dell’ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed è dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.
Contro il decreto che nega l’esecutorietà è ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell’articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d’appello indicata nell’articolo 450.]

Articolo 456 - Codice di Procedura Civile

[I consulenti tecnici decidono secondo equità.
Il lodo deve essere depositato, a pena di nullità, nel termine di cui all’articolo precedente, nella cancelleria dell’ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed è dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.
Contro il decreto che nega l’esecutorietà è ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell’articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d’appello indicata nell’articolo 450.]

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