Art. 455 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Arbitrato dei consulenti tecnici

Articolo 455 - codice di procedura civile

[Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d’accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d’ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.
Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.]

Articolo 455 - Codice di Procedura Civile

[Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d’accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d’ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.
Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.]

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