Art. 452 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Appellabilità delle sentenze

Articolo 452 - codice di procedura civile

[Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquemila.]

Articolo 452 - Codice di Procedura Civile

[Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquemila.]

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