Art. 45 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conflitto di competenza

Articolo 45 - codice di procedura civile

Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28, la causa nei termini di cui all’art. 50 è riassunta davanti ad altro giudice (125 att.), questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio (474) il regolamento di competenza.

Articolo 45 - Codice di Procedura Civile

Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28, la causa nei termini di cui all’art. 50 è riassunta davanti ad altro giudice (125 att.), questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio (474) il regolamento di competenza.

Note

(1) L’originaria parola: «sentenza» è stata così sostituita dall’art. 45, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Massime

L’art. 45 c.p.c. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo, a sollevare conflitto – e, dunque, ad interloquire ulteriormente sulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza a loro istanza – soltanto se la controversia sia effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad altro giudice.  Cass. civ. sez. VI-III ord. 22 luglio 2016, n. 15138

Il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. è rivolto esclusivamente a risolvere conflitti in tema di competenza inderogabile, sicché non può essere richiesto per denunciare, con riguardo alla declaratoria operata da altro giudice, la violazione dei limiti temporali posti dall’art. 38 c.p.c. per il rilievo d’ufficio della sua incompetenza. Cass. civ. sez. VI 20 luglio 2016, n. 14971

Quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui, con conseguente preclusione della questione di competenza. (Nella specie, il giudice di pace – dopo aver fatto precisare alle parti le conclusioni – aveva provveduto a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., contestualmente alla pronuncia, con separato provvedimento, di una sentenza con cui dichiarava inammissibile una delle domande attoree).  Cass. civ., sez. , VI-III, , ord. 31 marzo 2015, n. 6474

È ammissibile il conflitto di competenza nell’ipotesi in cui il secondo giudice abbia declinato la propria competenza per ragioni omologhe a quelle indicate dal primo giudice, individuando come competente quest’ultimo ovvero un terzo giudice. Cass. civ. Sez. II,  ord. 21 marzo 2011, n. 6464

Condizione essenziale di ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, che presuppone la riferibilità a due giudici diversi (ovvero appartenenti a differenti uffici giudiziari), è che il giudice dinanzi al quale, dopo una prima declaratoria di incompetenza venga riassunta la causa, ritenga di non avere la competenza affermata dal primo giudice, il che comporta che, per la configurazione del conflitto di competenza, la prima decisione sulla competenza deve avere un contenuto confliggente con quello che avrebbe la decisione del secondo giudice, sicché quest’ultimo, invece di assumere una decisione siffatta, è tenuto ad investire la Corte di cassazione della relativa questione.  Cass. civ. sez. lav. 31 gennaio 2007, n. 2154

A norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza «forti» e «deboli», l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d’inammissibilità, che il regolamento d’ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede. (Fattispecie relativa a competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., riguardante un procedimento cautelare proposto anteriormente alla causa di merito, ai sensi dell’art. 669 ter). Cass. civ. sez. I,ord. 5 dicembre 2003, n. 18680.

In materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla.  Cass. civ., sez. VI 3 agosto 2018 n. 20488

Per la domanda principale, si ritenga incompetente per valore relativamente all’intero giudizio, pur essendo competente per materia in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio stesso dal convenuto, e rimetta l’intera causa al giudice superiore, questi può richiedere regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore comporta, implicitamente, la soluzione in senso negativo della questione relativa alla competenza funzionale inderogabile del giudice stesso, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza. Cass. civ. sez. II 23 gennaio 2002, n. 770

Il foro convenzionale stabilito dalle parti, in quanto di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, ancorché sia fissato come esclusivo, sicché, nel caso di conflitto negativo sull’individuazione di tale foro, è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di incompetenza inderogabile indicate dall’art. 45 c.p.c. Cass. civ. sez. VI-II ord. 11 ottobre 2016, n. 20478

Qualora il consumatore, nell’agire in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d’ufficio. Ove, peraltro, il giudice adito declini comunque, su eccezione del convenuto, la propria competenza in favore di uno dei fori ordinari, neppure il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta può rilevare l’applicazione del foro del consumatore, sicché l’ordinanza con cui elevi conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile. Cass. civ., sez. VI-III, 19 giugno 2014, n. 13944

È inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. Cass. civ. sez. VI 5 luglio 2013, n. 16888

A norma dell’art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adìto soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore. Cass. civ. sez. VI 17 ottobre 2012, n. 17811

In tema di regolamento di competenza d’ufficio relativo a conflitto virtuale negativo per ragioni di connessione, riguardante anche materie attribuite alla competenza del giudice di pace, quando tra i capi di domanda che appartengono, ex art. 7 c.p.c., alla competenza per materia del giudice di pace – in ordine ai quali il tribunale – giudice a quo ha sollevato il conflitto, e quelli già pendenti innanzi allo stesso giudice, non sussista alcuna ragione di connessione, originaria o successiva (per accessorietà, ex art. 31; per garanzia propria, ex art. 32; per cumulo oggettivo, ex art. 33; per pregiudizialità, ex art. 34; per compensazione, ex art. 35; per riconvenzione, ex art. 36 c.p.c.), il tribunale deve chiedere d’ufficio il regolamento, atteso che il giudice di pace, con il negare la propria competenza per connessione, implicitamente ha anche negato la propria competenza per materia sui capi di domanda che gli appartengono con carattere di inderogabilità.  Cass. civ. sez. II ord. 2 settembre 2004, n. 17663

In tema di competenza per connessione, quando il secondo giudice, innanzi al quale le parti abbiano riassunto il giudizio a seguito dell’indicazione del giudice previamente adito, escluda il rapporto di connessione tra tutti od alcuni dei capi di domanda proposti innanzi a sé e ritenga, a sua volta, la propria incompetenza per materia a decidere dei detti capi di domanda non connessi, si determina un conflitto virtuale negativo di competenza. (Fattispecie relativa a ipotizzata connessione fra domande proposte davanti al giudice di pace, previamente adito, e tribunale, ove erano pendenti altre domande relative a beni immobili). Cass. civ. sez. II ord. 2 settembre 2004, n. 17663

Il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d’ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all’udienza ex art. 183 c.p.c., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d’ufficio e la CTU espletata presso il giudice “a quo”, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all’elevazione del conflitto). Cass. civ. sez. VI,  2 agosto 2018, n. 20445

Eccepita l’incompetenza per territorio e per materia del giudice adìto, allorchè esso declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del giudice “ad quem” in mancanza di proposizione, sul punto, dell’istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la possibilità del giudice della riassunzione di sollevare regolamento d’ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame riconducibile alla competenza, per materia o per territorio inderogabile, di altro giudice, mentre, per contro, resta preclusa alla parte la facoltà di impugnare con regolamento di competenza l’eventuale affermazione della propria competenza da parte del giudice della riassunzione. (Principio enunciato con riferimento al caso in cui la declinatoria di incompetenza per territorio sia stata fatta da un tribunale adìto ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. ed il giudice della riassunzione provveda ai sensi dell’art. 702 ter, terzo comma, cod. proc. civ.).  Cass. civ. sez. VI-III 8 agosto 2014, n. 17841

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, a norma dell’art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Cass. civ. sez. I, 7 marzo 2013, n. 5713

In tema di fallimento, il regolamento di competenza di ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell’art. 45 cod. proc. civ., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l’inderogabilità della previsione dell’art. 9 l.fall. e la conseguente rilevabilità di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l’eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata. Né, in contrario, può invocarsi l’art. 9 ter l. fall., che, nell’enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l’individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex art. 9 l.fall., sicché è inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell’impresa non corrispondente a quella principale. Cass. civ. sez.  VI-I, ord. 29 settembre 2016, n. 19343

È ammissibile il regolamento d’ufficio di competenza, richiesto dal tribunale investito di istanza di fallimento nei confronti di società già dichiarata insolvente – in vista dell’eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – con sentenza di altro tribunale, atteso che, per un verso, il conflitto positivo di competenza può essere denunciato anche qualora pendano, davanti a giudici differenti, procedure concorsuali di diverso tipo (stante l’interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla stregua dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare, in particolare del fondamentale principio della unitarietà della procedura concorsuale), e, per altro verso, il conflitto positivo può rivestire carattere non solo reale ma anche virtuale, mentre non è di ostacolo alla proponibilità del regolamento la circostanza che sia già stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento – ovvero sentenza di carattere corrispondente, nell’ambito dei diversi tipi di procedure concorsuali, come quella dichiarativa dello stato di insolvenza – passata in giudicato. Cass. civ. sez. VI-I 30 ottobre 2014, n. 23116

Il conflitto di competenza avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento, da parte di diversi tribunali, di un medesimo soggetto che svolge distinte attività, in luoghi distinti ed attraverso autonome organizzazioni imprenditoriali (nella specie, soggetto esercente attività imprenditoriale in proprio e quale socio illimitatamente responsabile), deve essere risolto, per la esigenza della necessaria unitarietà della procedura concorsuale, con il criterio della prevenzione, a favore del tribunale che ha pronunciato il fallimento anteriormente, a differenza della ipotesi in cui tribunali diversi abbiano dichiarato il fallimento di un medesimo soggetto che svolge un’unica attività imprenditoriale, ipotesi nella quale sussiste la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 9, legge fall., del tribunale del luogo ove è svolta prevalentemente l’attività amministrativa e direttiva dell’impresa, che coincide presuntivamente con quello della sua sede legale, salva la prova contraria sull’effettivo e valido trasferimento altrove del centro di interessi della stessa. Cass. civ. sez. I 8 marzo 2002, n. 3461

In tema di competenza territoriale, nell’ipotesi di due società di persone dichiarate fallite da diversi tribunali, il conflitto positivo di competenza, denunziabile ex art. 45 c.p.c., per la declaratoria di fallimento del socio illimitatamente responsabile di entrambe le due società, va risolto secondo il criterio della prevenzione in favore del tribunale che per primo abbia dichiarato il fallimento della persona fisica, ferma restando la competenza di ciascun tribunale per il fallimento delle società.  Cass. civ. sez. I 28 marzo 2001, n. 4461

E’ inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi. Cass. civ. sez. VI-III, , 8 agosto 2014, n. 17845

Qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, situazione che genererebbe un problema di ripartizione interna degli affari, ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell’istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche “territorialmente” errato. (Nella specie, la S.C. ha accolto l’istanza di regolamento di competenza proposta avverso l’ordinanza con la quale un tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario in relazione ad un giudizio concernente un contratto di appalto pubblico di lavori non avente rilevanza comunitaria perché non sottoposto al cd. codice degli appalti, nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo).  Cass. civ., sez. VI-II 3 dicembre 2018, n. 31134

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