Art. 447 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esecuzione provvisoria

Articolo 447 - codice di procedura civile

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’art. 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell’art. 431.

Articolo 447 - Codice di Procedura Civile

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’art. 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell’art. 431.

Massime

Il rinvio, contenuto nell’art. 447 c.p.c., al precedente art. 431 dello stesso codice, deve intendersi limitato alla ivi prevista regola della immediata esecutività di tutte le sentenze di condanna, e comporta che a tale regola (anche prima della sua generale applicabilità a seguito della legge 26 novembre 1990, n. 353) siano soggette tutte le sentenze emesse nelle controversie inerenti alla materia previdenziale o assistenziale, indipendentemente dal destinatario della pronunzia, ivi comprese quindi le sentenze favorevoli ai soggetti obbligati al pagamento dei contributi previdenziali, rese nei confronti dell’ente gestore, ma non implica altresì che a tutte le sentenze della indicata categoria sia applicabile anche la norma, di carattere speciale rispetto a quella del primo comma, contenuta nel secondo comma del menzionato articolo 431 c.p.c., che consente l’inizio dell’esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza di primo grado, riguardando tale parziale deroga migliorativa le sole condanne in favore del lavoratore-assicurato. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8688 del 8 settembre 1997

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