Art. 445 bis – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Articolo 445 bis - codice di procedura civile

(1) 1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonchè secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.
2. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile (2).

Articolo 445 bis - Codice di Procedura Civile

(1) 1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonchè secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.
2. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile (2).

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111. A norma dell’art. 38, comma 2, del medesimo decreto legge, le disposizioni di cui al comma 1, lett. b), n. 1), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. f), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell’art. 27, comma 2, della stessa legge, tali disposizioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. – n. 265 del 14 novembre 2011).

Massime

Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall’art. 445-bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l’eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all’accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l’ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d’appello, in ossequio al principio di cui all’art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l’atto procedendo esso stesso all’assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24134 del 30 ottobre 2020

L’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è un atto d’istruzione preventiva di natura non contenziosa, con la conseguenza che la liquidazione del compenso professionale va effettuata secondo i parametri previsti per i procedimenti afferenti all’istruzione preventiva, anziché in base ai criteri dettati per i giudizi ordinari o sommari davanti al tribunale. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21535 del 7 ottobre 2020

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Cassazione civile, Sez. Lav., ordinanza n. 17787 del 26 agosto 2020

L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente – la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario. Cassazione civile, Sez. VI-Lav., ordinanza n. 2587 del 5 febbraio 2020

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso – assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza – è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa – altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali – della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all’atto dell’emissione del decreto. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 29096 del 11 novembre 2019

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l’ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale – attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell’indennità di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull’aggravamento delle patologie ovvero sull’insorgenza di nuove malattie). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16685 del 25 giugno 2018

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell’ambito del quale, al fine di impedire la ratifica dell’esito finale della consulenza, è previsto il rimedio della dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, c.p.c. Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 14880 del 7 giugno 2018

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 26758 del 22 dicembre 2016

Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell’accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell’art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, prima dell’emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Inps avverso il decreto di omologazione dell’accertamento delle condizioni sanitarie, in quanto l’Istituto non aveva avanzato tempestive contestazioni, così da impedire l’emissione stessa del decreto di omologa). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8878 del 4 maggio 2015

L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, previsto dall’art. 445 bis cod. proc. civ. per la verifica dei requisiti sanitari che legittimano la pretesa previdenziale o assistenziale, diviene definitivo, in assenza di contestazioni, con il decreto di omologa e vincola, come tale, anche l’ente competente all’erogazione, il quale, ai sensi del quinto comma, deve limitarsi all’accertamento dei soli requisiti giuridico-economici della prestazione invocata. Ne consegue che, ove il consulente accerti la sussistenza delle condizioni per una delle prestazioni cui il ricorso è preordinato, l’Istituto ha senz’altro l’interesse, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., a contestarne le conclusioni. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8533 del 27 aprile 2015

In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis cod. proc. civ., il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art.111 Cost., giacché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa.

In tema di procedimento di cui all’ art. 445 bis cod. proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Cassazione civile, Sez. VI-lav., sentenza n. 6085 del 17 marzo 2014

Istituti giuridici

Novità giuridiche