Art. 440 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Appellabilità delle sentenze

Articolo 440 - codice di procedura civile

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a euro 25,82.

Articolo 440 - Codice di Procedura Civile

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a euro 25,82.

Massime

Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell’applicabilità della regola dell’art. 440 c.p.c. (sull’inappellabilità — e la conseguente ricorribilità per cassazione — delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all’importo-base del credito del lavoratore, anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur se non richiesti nel ricorso introduttivo, in quanto compresi nell’oggetto della domanda ai sensi dell’art. 429, comma terzo, c.p.c. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1100 del 5 febbraio 1991

Nel rito del lavoro, la determinazione del valore di una controversia, ai fini dell’appellabilità o meno della sentenza ai sensi dell’art. 440 c.p.c., va effettuata alla stregua del valore del bene preteso dall’attore, al quale vanno sommati, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., soltanto gli interessi, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda e non anche le spese del procedimento instaurato per conseguire il bene anzidetto. Tale principio trova applicazione anche quando si tratti di stabilire l’appellabilità o meno della sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il valore originario della controversia non può essere dilatato con l’aggiunta delle spese liquidate con il decreto opposto, essendo queste non anteriori, ma successive alla domanda proposta con il deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 680 del 1 febbraio 1985

Nel caso in cui una sentenza soggetta soltanto al ricorso per cassazione (art. 440 c.p.c.) venga impugnata sia con tale mezzo che con l’appello, va riconosciuta l’ammissibilità del ricorso, ove risulti proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza e prima della declaratoria d’inammissibilità dell’appello. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3290 del 13 maggio 1983

Istituti giuridici

Novità giuridiche