Art. 438 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deposito della sentenza di appello

Articolo 438 - codice di procedura civile

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all‘art. 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 431.

Articolo 438 - Codice di Procedura Civile

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all‘art. 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 431.

Massime

Anche nel rito del lavoro, la sentenza d’appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli atti di esecuzione già posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Questo principio si applica sia agli atti del processo esecutivo sia a quelli di parte che costituiscono spontanea esecuzione della decisione riformata. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2348 del 12 aprile 1980

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