Art. 412 ter – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

Articolo 412 ter - codice di procedura civile

(1)(2) La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 412 ter - Codice di Procedura Civile

(1)(2) La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 39, comma 1, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e poi così sostituito dall’art. 31, comma 6, della L. 4 novembre 2010, n. 183.
(2) A norma dell’art. 31, comma 9, della L. 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Massime

Non è affetto da nullità l’atto, stipulato dal lavoratore con la società datrice di lavoro nelle forme della conciliazione in sede sindacale (anche in assenza di una già prospettatasi vertenza tra le parti), con cui il medesimo, in relazione alla prevista e prossima cessione, da parte della società datrice di lavoro, della sua azienda ad un’altra (specificata) società, rinunci al diritto, garantito dall’art. 2112 cod. civ., di passare alle dipendenze dell’impresa cessionaria, dato che il diritto oggetto della rinuncia in questione deve ritenersi determinato ed attuale, e ciò anche nel caso di passaggio dell’azienda da un privato ad una P.A.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11723 del 26 maggio 2014

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