Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove le parti di un contratto di compravendita immobiliare contraddicano sull’adempimento dell’obbligazione assunta da una di esse al fine di realizzare un progetto stabilito da una convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale. In tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale, ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell’inadempimento e della responsabilità fatta valere. (Fattispecie relativa a compravendita di terreno immobiliare con previsione, a carico di una parte, dell’obbligo di asservimento – poi rimasto inadempiuto – di alcune particelle, nell’ottica della realizzazione di un centro commerciale previsto della convenzione urbanistica). Cass. civ. Sezioni Unite 21 febbraio 2018, n. 4235
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l’individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, “petitum” e “causa petendi”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c. proposto dalla stessa parte che aveva introdotto due procedimenti identici, l’uno davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e l’altro davanti al giudice amministrativo, per ottenere l’annullamento di un provvedimento dell’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Moro ed Endine). Cass. civ.Sezioni Unite 31 luglio 2017, n. 18977
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall’art. 41, comma 1, c.p.c., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento. Cass. civ. Sezioni Unite 13 giugno 2017, n. 14649
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l’estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione. Cass. civ. Sezioni Unite 22 giugno 2011 n. 13639
In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie) – ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente – il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante “translatio iudicii”, potendo solo quest’ultimo rimettere d’ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d’ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell’anzidetto art. 59, la “causa è riassunta”, né in tal caso può parlarsi di “successivo processo” ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c.. Cass. civ. Sezioni Unite, 9 settembre 2010, n. 19256
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della legittimità dell’estromissione dall’attività di un arbitro decisa dalla Associazione Italiana Arbitri e dalla Federazione Gioco Calcio). Cass. civ. Sezioni Unite, 4 agosto 2010, n. 18052
Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria ) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati ; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario ) sia stata preceduta dall’acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda. Cass. civ. Sezioni Unite 18 giugno 2008, n. 16540
È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione ad una causa che successivamente sia stata riunita ad altre, anche se in una di queste sia stata emessa sentenza parziale, non essendo quest’ultima ostativa, in quanto con il ricorso si chiede una pronuncia definitiva sulla giurisdizione da determinarsi, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., sulla base dell’oggetto della domanda, che è quella dell’atto di citazione della causa originaria e non degli atti introduttivi delle cause riunite. Cass. civ. Sezioni Unite 4 aprile 2008, n. 8738
Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte – con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione – in «ogni tempo» e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato. Cass. civ.Sezioni Unite 20 ottobre 2006, n. 22521
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, posto che il giudizio di regolamento si svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimità costituzionale e, pur configurandosi come incidentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un’autonoma fase del processo. Cass. civ. Sezioni Unite 24 settembre 2002, n. 13918
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione quando la richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione implica un giudizio di fatto e di diritto intorno ad una vicenda concreta (le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un magistrato il quale aveva presentato le dimissioni, accettate con conseguente collocamento in pensione, ed aveva successivamente impugnato tale provvedimento di accettazione e collocamento a riposo davanti al giudice amministrativo, per poi vedersi respingere l’istanza di revoca delle dimissioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ed essere sottoposto a provvedimento disciplinare; le Sezioni Unite hanno stabilito che la questione circa il perdurare dell’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, con riferimento alla complessa vicenda amministrativa che lo riguarda, ha natura di merito ed esclude l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione). Cass. civ. Sezioni Unite 20 luglio 2000, n. 508
A seguito della formulazione dell’art. 367 c.p.c., così come introdotta dall’art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso dell’inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l’ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione, rispetto al quale soltanto è possibile riconoscere l’esistenza di un giudice istruttore e di un collegio, mentre nel processo esecutivo esiste solo un giudice dell’esecuzione. Conseguentemente, neppure nei giudizi di opposizione che si inseriscono nel corso dell’esecuzione risulta ammissibile il suddetto regolamento giacché la decisione che può essere chiesta con l’istanza atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell’opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui. Cass. civ. Sezioni Unite 13 dicembre 2007, n. 26109
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva. Cass. civ.Sezioni Unite 20 giugno 2014, n. 14041
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del procedimento possessorio, ancorché, nella fase sommaria o in sede di reclamo, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione, trattandosi di provvedimento che mantiene carattere di provvisorietà ed essendo comunque possibile richiedere la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art 703, comma 4, c. p.c., per la rivalutazione della stessa questione. In difetto, tuttavia, di istanza di parte per la fissazione del giudizio di merito, non è proponibile il ricorso ex art. 41 c.p.c., in quanto l’interesse a promuovere l’accertamento sulla giurisdizione postula necessariamente la pendenza di un processo. Cass. civ. Sezioni Unite 20 luglio 2015, n. 15155
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza. Cass. civ. Sezioni Unite ord. 25 ottobre 2013, n. 24153
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l’istante dimostri l’esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano). Cass. civ. Sezioni Unite, 21 settembre 2018, n. 22433
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell’art. 41 c.p.c.. Cass. civ. Sezioni Unite 21 settembre 2018, n. 22433
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, segnando tale momento l’inizio dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza e nella conseguente impossibilità che, dopo quel momento, il regolamento suddetto possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. Ne consegue che il menzionato regolamento non è precluso dalla circostanza che la causa, precedentemente introitata per la decisione del merito, sia rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, venendo meno, in siffatta ipotesi, la stretta correlazione tra il trattenimento in decisione e la decisione stessa, e neppure quando la questione di giurisdizione sia stata delibata, in via incidentale, in un provvedimento privo di natura decisoria ed avente carattere meramente istruttorio. Cass. civ. Sezioni Unite 11 aprile 2017, n. 9283
Il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l’attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l’udienza di discussione di quest’ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali. Cass. civ. Sezioni Unite ord. 27 luglio 2016, n. 15539
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. (e dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009), in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adito, in quanto – oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione) – la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adito successivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unite della S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio dal secondo giudice in una fattispecie in cui gli attori avevano dapprima chiesto al giudice ordinario il riconoscimento in proprio favore del diritto a un indennizzo, a seguito della ingiustificata reiterazione, oltre qualsiasi ragionevole termine, sui terreni di loro proprietà, di un vincolo di inedificabilità e la condanna del Comune al relativo pagamento e successivamente, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, al giudice amministrativo l’annullamento o la revoca del vincolo di inedificabilità imposto dal Comune, con contestuale condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto a causa dell’ingiustificata reiterazione del vincolo di inedificabilità e al risarcimento del danno subito). Cass. civ. Sezioni Unite 17 luglio 2018, n. 19045
In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione – l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo – emessa con decisioni di piena cognizione, sicchè il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare. (Nella specie, si è ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione, sollevato d’ufficio dal TAR, in un giudizio ivi riassunto dopo che il giudice ordinario, si era dichiarato carente di giurisdizione a conoscere un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l’inerzia del comune su alcune richieste di emissione di ordinanza ex art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000). Cass. civ. Sezioni Unite ord. 15 novembre 2016, n. 23224
Nell’attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell’eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all’ipotesi di proposizione dell’indicato rimedio nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di “potestas iudicandi”, per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell’impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia. Cass. civ., , Sezioni Unite 18 giugno 2010 n. 14828
L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non può convertirsi in denuncia di conflitto, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., qualora nessuno dei due giudici aditi abbia adottato una pronuncia sulla giurisdizione, trattandosi di conflitto virtuale. Cass. civ. Sezioni Unite 13 marzo 2009, n. 6061
L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il decreto ingiuntivo opposto costituisce, fino al momento in cui esso venga confermato e reso esecutivo, ovvero revocato, un atto processuale provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, che non può pertanto contenere alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi la cosa giudicata. Cass. Sezioni Unite, 17 marzo 2010, n. 6407.
Qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente esistente, la contestazione della giurisdizione sollevata dal convenuto anche in uno solo dei giudizi fonda l’interesse della parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo ad entrambi i processi, trattandosi della medesima questione, il cui apprezzamento è unitario e riguarda ambedue i giudizi pendenti. Cass. civ. Sezioni Unite, 9 luglio 2015, n. 14345
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall’attore nel giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi (nella specie, insorti a seguito della contestazione del convenuto) sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito. Cass. civ. Sezioni Unite, 6 luglio 2004
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, la ricorrente, in difetto di contestazione sulla giurisdizione del giudice ordinario, adito per il riconoscimento di “compensazioni per obblighi di servizio” nell’ambito di un contratto di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale, aveva motivato il proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. sulla base della diversa qualificazione, in termini di concessione anziché di appalto, data dalla controparte al rapporto, per giustificare la propria facoltà di riduzione “ex post” delle somme dovute per dette compensazioni, e che avrebbe potuto ingenerare un dubbio nel giudice di merito sulla giurisdizione, nonostante questa, pur accedendo a tale ricostruzione, avrebbe dovuto essere comunque radicata in capo al giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c], del d.l.vo n. 104 del 2010). Cass. civ. Sezioni Unite 10 febbraio 2017 n. 3557
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l’individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, petitum e causa petendi. Cass. civ. Sezioni Unite 21 febbraio 2002, n. 2521
Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all’estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero. Cass. civ. Sezioni Unite 20 novembre 2018, n. 29879
Anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova applicazione il principio secondo cui l’ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una società, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prove circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora nelle pregresse fasi di merito la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell’ente, senza che fosse formulata al riguardo tempestiva eccezione. Cass. civ. Sezioni Unite, 1 febbraio 2010, n. 2224
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l’Avvocatura generale dello Stato sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa (che è tenuta a rimettere il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all’Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione). Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all’interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all’essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia. Cass. civ. Sezioni Unite 27 maggio 2009, n. 12252
È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso. Cass. civ. Sezioni Unite 9 settembre 2010, n. 19255
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale deve essere dichiarato inammissibile. Cass. civ. sez. VI 30 luglio 2018, n. 20045
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l’Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all’interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all’essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia. Cass. civ. Sezioni Unite, , 25 febbraio 2019, n. 5454
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, determinando l’apertura di una fase incidentale nell’ambito del giudizio nel corso del quale è stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio; tuttavia, la notifica alla parte personalmente non dà luogo alla sua inammissibilità, trattandosi di atto nullo e non inesistente, con la conseguente sanatoria della nullità, ove la controparte si sia costituita, avendo l’atto raggiunto il suo scopo. Cass. civ. Sezioni Unite 25 febbraio 2010, n. 4553
Nel procedimento per regolamento necessario di competenza non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l’istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria della Corte di Cassazione scritture difensive e documenti. Cass. civ. sez. III 20 agosto 2010, n. 18785
In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione la norma l’art. 331 cod. proc. civ., in ordine alla integrazione del contraddittorio nel termine all’uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l’instaurazione del contraddittorio. La finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione, peraltro, può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza. Ne consegue che, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio “a quo”, ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall’istanza di regolamento, tale ultima notifica è di per sé sufficiente a consentire l’intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo e ad escludere la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Cass. civ. Sezioni Unite 26 marzo 2014, n. 7179
Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando irrilevante che taluna di esse abbia sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, per asserita estraneità al rapporto controverso, poiché tale eccezione pone una questione di titolarità del rapporto, e quindi di merito, rilevante esclusivamente nella relativa fase e non anche in quella di individuazione del giudice dotato della potestas judicandi. Cass. civ. Sezioni Unite 9 agosto 2000, n. 558
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l’istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso. Cass. civ. sezioni Unite, , 25 marzo 2013, n. 7380
Nel caso in cui una delle parti eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice adito, proponendo il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., il giudice del merito deve disporre la sospensione del processo (salvo il caso di contestazione manifestamente infondata), che impedisce qualsiasi ulteriore pronuncia, anche declinatoria della giurisdizione. Né rileva l’eventuale sopravvenuto accordo tra le parti sull’avvenuto difetto di giurisdizione, che non determina l’inammissibilità del regolamento per carenza di interesse, prospettabile solo quando non sia mai sorto contrasto sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito. Cass. civ. Sezioni Unite 25 febbraio 2014, n. 4432
In tema di regolamento di giurisdizione, l’impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove «costituende» comporta l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all’espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi nelle quali l’accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell’istanza di regolamento ad iniziativa dell’altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all’istituto del regolamento preventivo. Cass. civ.Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7035
In ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono anche giudice del “fatto” e pertanto possono (e devono) procedere direttamente all’apprezzamento dei fatti, allegati dalle parti ed emergenti dalle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice a quo. Cass. civ. Sezioni Unite 10 agosto 2000, n. 560
Ove, in caso di giudizi proposti innanzi a giurisdizioni diverse, la declinatoria della giurisdizione pronunziata da un giudice venga appellata, è ammissibile, nel giudizio innanzi all’altra giurisdizione, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, attesa l’efficacia della sentenza regolatrice nel giudizio nel quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, quale effetto normale del carattere vincolante extraprocessuale della pronunzia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, che determina – ove sia affermata la giurisdizione negata dalla pronunzia appellata – che il processo venga rimesso al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., ponendosi solo il problema se detta rimessione debba essere disposta dal giudice di appello ovvero direttamente dalle Sezioni Unite, e nel caso in cui il giudice di appello abbia, nel frattempo, confermato con sentenza la declinatoria della giurisdizione, anche tale pronunzia resterà travolta da quella delle Sezioni Unite. Cass. civ. Sezioni Unite 19 gennaio 2007, n. 1141
La statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata domandata sicché – dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito – il giudizio innanzi a quest’ultimo si esaurisce definitivamente con conseguente preclusione dello svolgimento di ogni ulteriore attività, ancorché successivamente la questione della giurisdizione risulti diversamente regolata per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che, pur avendo efficacia retroattiva, è comunque inidonea a rimuovere il giudicato già formatosi. (Nella specie la S.C. – dopo che in precedenza era stato dichiarato il difetto di giurisdizione di un Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – ha dichiarato l’inammissibilità del successivo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione del medesimo Commissario proposto dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 1995 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 29, comma secondo, legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario agli usi civili di esercitare d’ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma della stessa norma). Cass. civ. Sezioni Unite 27 marzo 1997, n. 2739
Un ricorso inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è suscettibile di conversione in ricorso per denuncia di conflitto negativo, ex art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., ove ne presenti i presupposti ed i requisiti formali; pertanto, con riferimento ad un’istanza di repressione di condotta antisindacale proposgta, ai sensi dell’art. 28 legge n. 300 del 1970, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla quale sia il giudice ordinario che quello amministrativo abbiano, con rispettivi decreti, declinato la propria giurisdizione, il regolamento preventivo proposto in assenza di opposizione avverso i predetti decreti, inammissibile come regolamento ex art. 41 c.p.c., per carenza del presupposto della pendenza del giudizio di merito, ben può convertirsi in ricorso per denuncia di conflitto negativo (una volta che sia stato correttamente notificato all’Avvocatura Generale dello Stato), posto che gli anzidetti decreti, divenuti inoppugnabili per difetto di opposizione, costituiscono altrettante decisioni declinatorie della potestas judicandi, non più revocabili dai diversi giudici che li hanno pronunziati e idonei, perciò, ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo di giurisdizione. (Nella specie, relativa all’istanza proposta dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia per la dichiarazione di antisindacabilità del procedimento disciplinare promosso nei confronti di un funzionario di polizia per sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, la S.C. ha altresì rilevato che alla conversione del regolamento preventivo non ostava la trattazione con il rito camerale, quest’ultimo dovendo comunque trovare applicazione anche per la denuncia di conflitto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in ragione della sua manifesta fondatezza, in relazione alla avvenuta attribuzione al giudice ordinario, ex art. 4 legge n. 83 del 2000, di una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni). Cass. civ.Sezioni Unite 21 novembre 2002, n. 16430
L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, che venga proposta, in pendenza del giudizio promosso davanti al pretore in funzione del giudice del lavoro, per sostenere la devoluzione della controversia al giudice specializzato, è inammissibile, in quanto investe una questione di ripartizione di attribuzioni fra organi della giurisdizione ordinaria, cioè una questione di competenza, e non è suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza, difettando una pronuncia in proposito del giudice adito. * , Cass. civ., , Sezioni Unite, , 28 marzo 1985, n. 2182.
La dichiarazione d’improcedibilità dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., non osta all’ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; ed a tal fine non è rilevante che sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l’irrilevanza dell’adozione di una forma processuale non utilizzabile nell’ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell’atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione. Cass. civ. Sezioni Unite 10 maggio 1984, n. 2851.
In tema di regolamento di giurisdizione d’ufficio ai sensi dell’art. 59 della l. n. 69 del 2009, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla S.C. e di quelli svoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che, con riferimento all’attività processuale dinanzi alla S.C. nel procedimento per conflitto, può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull’esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l’avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto, non potendosi invece procedere alla regolazione delle spese nell’ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte; con riferimento invece ai procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti, ove le Sezioni Unite accolgano il conflitto e dichiarino la giurisdizione del giudice che l’aveva declinata, si configura una soccombenza reciproca, dovendosi ritenere che entrambe le parti, omettendo di impugnare la declinatoria che precedette la riassunzione davanti alla giurisdizione confliggente, abbiano dato causa all’inutile svolgimento del processo davanti al plesso giurisdizionale che aveva declinato la giurisdizione. Cass. civ. Sezioni Unite 26 settembre 2018, n. 23143