Art. 407 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sospensione dell'esecuzione

Articolo 407 - codice di procedura civile

Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione (405), l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (337).

Articolo 407 - Codice di Procedura Civile

Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione (405), l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (337).

Massime

Il conciliatore, avanti al quale sia stata proposta opposizione di terzo ai sensi degli artt. 404 e 405 c.p.c., è competente a disporre la sospensione dell’esecuzione, poiché il riferimento fatto dall’art. 407 all’art. 373 c.p.c. attiene unicamente alla natura del provvedimento da adottare ed al relativo procedimento e non al giudice competente ad emettere il provvedimento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4831 del 14 novembre 1989 

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