Art. 401 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sospensione dell'esecuzione

Articolo 401 - codice di procedura civile

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione (398), l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Articolo 401 - Codice di Procedura Civile

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione (398), l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Massime

Al provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 401 c. p.c., sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per revocazione – al pari di quello previsto dall’art. 373 c. p.c., richiamato dallo stesso art. 401, per l’analoga situazione nel caso di ricorso per cassazione – poichè non contiene alcuna decisione in senso tecnico processuale ne` pregiudica in alcun modo la decisione della causa, va attribuita natura meramente ordinatoria, non solo se accordi o neghi la sospensione, ma anche se dichiari inammissibile la relativa istanza, con la conseguenza che contro di esso non può avere ingresso il ricorso per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 della costituzione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7959 del 28 ottobre 1987

l’eccezionale rimedio della revocazione contro una pronunzia giudiziale di condanna (art. 395 cod. proc. civ.) non toglie alla medesima, fuori del caso previsto dall’art. 401 cod. proc. civ., la sua efficacia di titolo esecutivo, ne, dunque, rende inesigibile il credito per il quale la condanna e stata pronunziata. se, pertanto, in base al titolo esecutivo (rispetto al quale penda impugnazione per revocazione, sia stata iniziata espropriazione immobiliare ed i titolari di crediti sottoposti a termine vi siano intervenuti, tali crediti non possono continuare a considerarsi non scaduti e non esigibili. di conseguenza la pendenza di un giudizio revocatorio, ove non incorra l’ipotesi di sospensione dell’esecuzione di cui al citato art. 401 cod. proc. civ., non pone in essere quella ragionevole contestazione dei crediti che, se sussistente toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza. nell’ipotesi poi di revoca della condanna, colui che e stato ingiustamente esecutato, o dichiarato fallito, potrà, eventualmente far valere le sue ragioni di risarcimento contro il creditore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1409 del 15 maggio 1971

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