Art. 400 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento

Articolo 400 - codice di procedura civile

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo (163 ss, 311 ss, 359, 413).

Articolo 400 - Codice di Procedura Civile

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo (163 ss, 311 ss, 359, 413).

Massime

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395 , n. 4 c.p.c. avverso le sentenze di legittimità, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto richiamato ex art. 400 c.p.c., l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 23698 del 10 ottobre 2017

Salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 n. 6 c.p.c. (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 23498 del 9 ottobre 2017

In caso di revocazione delle sentenze rese in controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si applica il rito speciale del lavoro, senza che operino le deroghe del codice di procedura civile incompatibili con la specialità del rito, sicché è tempestiva la domanda di revocazione ove il relativo ricorso sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., anche se la notificazione dello stesso con l’unito decreto di fissazione dell’udienza avvenga successivamente. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 13063 del 23 giugno 2016

Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6881 del 24 marzo 2014

In tema di revocazione della sentenza per errore di fatto, il giudice che rigetti la domanda di revocazione, riconoscendo l’errore denunciato ma assumendone la non decisività, ha l’onere di indicare quali ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative avessero assistito la pronuncia, tali da rendere la statuizione assunta stabile malgrado il venir meno dell’argomento relativo all’errata percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4265 del 24 febbraio 2014

Anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell’autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull’originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12816 del 3 settembre 2002

Nel giudizio per revocazione di una sentenza emessa in secondo grado, in cui, osservandosi, ai sensi dell’art. 400 c.p.c., le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito, trova applicazione l’art. 347 del codice di rito, la mancanza del fascicolo relativo al giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata non è comminata a pena di nullità, potendosi la stessa risolvere in un vizio della motivazione della decisione resa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12756 del 26 settembre 2000

Il ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione ancorché rese in sede di regolamento di competenza, è soggetta, ai sensi dell’art. 400 c.p.c. (prima dell’entrata in vigore dell’art. 391 bis c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353), al rito ordinario previsto per il procedimento di legittimità, con la conseguenza che la replica difensiva dell’intimato, pure in detta ipotesi, deve osservare le modalità prescritte dall’art. 370 c.p.c. per il controricorso. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3137 del 30 marzo 1994

Ai sensi dell’art. 400 c.p.c., nel procedimento di revocazione relativo a sentenze in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si osservano, in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione, le norme per il rito del lavoro, compresa pertanto quella (ex artt. 429 e 437 c.p.c.) che, a pena di nullità della sentenza, ne impone la lettura del dispositivo nell’udienza di discussione della causa. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3680 del 8 aprile 1991

Il principio che la mancata adozione del rito del lavoro non è causa di nullità del procedimento e della relativa sentenza ove non abbia comportato violazione delle norme sulla competenza o un concreto e specifico pregiudizio ad una delle parti con riguardo al regime delle prove ed all’esercizio del diritto di difesa trova applicazione, in mancanza di regole diverse o di principi con esso collidenti, anche con riferimento al giudizio di revocazione che, pur riguardando una controversia di lavoro o di previdenza, sia stato promosso con il rito ordinario, con la conseguenza che anche in tal caso l’adozione della citazione, anziché del ricorso, come mezzo introduttivo del giudizio non è di per se stessa causa di nullità e che tale vizio non può conseguire neppure alla mancata lettura del dispositivo della sentenza, atteso il principio secondo cui la nullità per tale omissione si verifica solo quando sia stato adottato il rito del lavoro. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 911 del 15 febbraio 1989

Secondo la norma dell’art. 400 c.p.c., al procedimento per revocazione avverso sentenze in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie si applicano le disposizioni proprie del rito del lavoro di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, senza che siano operanti le deroghe dettate dal codice di procedura civile con riferimento al rito ordinario, ma incompatibili con il rito speciale del lavoro. Pertanto, non può trovare applicazione l’art. 399 commi primo e secondo, c.p.c. che — quando la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello — impone il deposito della citazione entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito, con la copia autentica della sentenza impugnata, dal momento che tale disposizione si riferisce al solo rito ordinario innanzi al giudice collegiale, e, come tale, non può esercitare alcuna influenza sul processo del lavoro che ha una struttura propria e diversa. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 136 del 9 gennaio 1979

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