Art. 40 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Connessione

Articolo 40 - codice di procedura civile

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione (31 ss.), possono essere decise in un solo processo (274), il giudice fissa con ordinanza (1) alle parti un termine perentorio (153) per la riassunzione (50; 125 att.) della causa accessoria davanti al giudice della causa principale (31), e negli altri casi davanti a quello preventivamente (393) adito (42, 45).
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza (183), e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.(3)
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439.
Se una causa di competenza del giudice di pace (7) sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale (9), le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio (279) la connessione a favore del tribunale. (2)

Articolo 40 - Codice di Procedura Civile

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione (31 ss.), possono essere decise in un solo processo (274), il giudice fissa con ordinanza (1) alle parti un termine perentorio (153) per la riassunzione (50; 125 att.) della causa accessoria davanti al giudice della causa principale (31), e negli altri casi davanti a quello preventivamente (393) adito (42, 45).
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza (183), e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.(3)
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439.
Se una causa di competenza del giudice di pace (7) sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale (9), le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio (279) la connessione a favore del tribunale. (2)

Note

(1) L’originaria parola: «sentenza» è stata così sostituita dall’art. 45, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
(2) Le parole: «del pretore o» e: «al pretore o» sono state soppresse dall’art. 55 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999;
(3) Il presente comma aggiunto dall’art. 5, L. 26.11.1990, n. 353, con decorrenza dall’1.01.1993, è stato poi così modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Massime

In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari o trasportati dei veicoli coinvolti, introducano avanti a diversi giudici – ognuno nei confronti degli altri ed eventualmente dei rispettivi assicuratori, addebitandosi a vicenda la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso – non si pone in termini di continenza, bensì di connessione da ricondurre nell’ambito del c.d. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità; ne consegue che, indipendentemente dai limiti posti dall’art. 40 c.p.c. attraverso il richiamo agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 del medesimo codice, ricorrono le condizioni per lo spostamento delle cause davanti al giudice preventivamente adito, allo scopo di evitare il possibile contrasto di giudicati (nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha dichiarato la connessione tra due cause relative al medesimo sinistro stradale, proposte davanti a giudici diversi e con parti non del tutto identiche, evidenziando in motivazione l’errore in cui era incorso il tribunale che aveva ravvisato, invece, un caso di continenza). Cass. civ. sez. III ord. 18 dicembre 2008, n. 29580

L’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva – data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia – ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (nella specie, la S.C. – dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario – ha rigettato il ricorso contro la sentenza d’appello che, in una controversia promossa dall’Agenzia delle entrate nei confronti del fideiussore di una società dichiarata decaduta dal contributo per la realizzazione di uno stabilimento industriale, aveva dichiarato l’estraneità del rapporto dedotto in giudizio rispetto a quello di finanziamento). Cass. civ. Sezioni Unite 5 febbraio 2008, n. 2655

Salvo deroghe normative espresse, vige nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.  Cass. civ. Sezioni Unite 15 maggio 2003

Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell’art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e ss. c.p.c. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso l’applicabilità dell’art. 40 cit. nel caso di una controversia intentata nei confronti di un curatore fallimentare in proprio avente il medesimo petitum di un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi a un giudice diverso instaurato dallo stesso attore nei confronti della curatela fallimentare in persona del curatore medesimo).  Cass. civ. sez. III 16 maggio 2000, n. 6322

Quando due cause si presentano a tesi e richieste contrapposte, sicché l’accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la condanna totale del medesimo nell’altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le due cause un rapporto di litispendenza (poiché i fatti posti a fondamento delle domande sono diversi), né un rapporto di continenza (in quanto la continenza presuppone un ambito di identità per lo meno parziale), bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.p.c., deve ritenersi competente il giudice preventivamente adito e che la prevenzione deve determinarsi in base alla data di notifica della citazione, come imposto dall’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., applicabile non soltanto in tema di litispendenza e di continenza, ma anche di connessione. (Nella specie entrambe le parti di un contratto preliminare di compravendita avevano chiesto la condanna al risarcimento dei danni dell’altra per grave inadempimento, adendo però tribunali diversi). Cass. civ. sez. I 11 agosto 1994, n. 7352

Il giudice chiamato a pronunciare su questioni di competenza per connessione, continenza di cause o litispendenza deve avere riguardo alla situazione processuale del momento in cui decide, tenendo conto delle circostanze sopravvenute implicanti la cessazione della connessione, della continenza o della litispendenza e, come tali, preclusive dell’applicazione delle relative norme, intese, nelle ipotesi degli artt. 39 e 40 c.p.c., alla determinazione del giudice competente. Cass. civ. sez. I 20 settembre 1999, n. 10153

La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta.  Cass. civ., sez. VI 7 giugno 2017, n. 14224

La riunione di due o più cause pendenti davanti allo stesso giudice può essere disposta non solo se ricorra una vera e propria ipotesi di connessione di cui all’art. 40 c.p.c., ma anche per ragioni di opportunità ed il relativo provvedimento, in quanto di natura ordinatoria e non produttivo di effetti sulla decisione, non è censurabile in cassazione.  Cass. civ. sez. III 29 ottobre 1983, n. 6453.

La riunione o meno di cause connesse costituisce oggetto di una valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità. Cass. Sezioni Unite, 6 febbraio 2015, n. 2245.

Qualora, con riferimento all’attività svolta da alcuni lavoratori, venga irrogata nei confronti della titolare dell’impresa sanzione amministrativa per l’omessa istituzione dei libri paga e matricola e per l’omessa consegna dei modelli 101/M, non può verificarsi attrazione per accessorietà (art. 40 c.p.c.) tra l’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della suddetta sanzione proposta davanti al pretore del luogo in cui si trova l’azienda, a norma dell’art. 413 c.p.c., ed altra opposizione, proposta dallo stesso imprenditore, contro altra ordinanza-ingiunzione riguardante violazione in tema di rapporto assicurativo obbligatorio, al diverso pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore a norma dell’art. 444 c.p.c.; atteso che le due controversie – pur se concernenti gli stessi rapporti di lavoro e riferentisi ad un medesimo presupposto (trattandosi in entrambe di accertare la natura, agricola od industriale, dell’attività svolta dall’opponente) – risultano attribuite dalla legge, secondo criteri di competenza funzionale inderogabile, senza che sia configurabile la sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. trattandosi di giudizi instaurati nei confronti di soggetti diversi: la prima nei riguardi dell’ispettorato del lavoro e la seconda dell’Inps. Cass. civ. sez. I 29 marzo 1990, n. 2571

L’art. 40 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi. Nessun rapporto di conseguenzialità è – ad un tal riguardo – ravvisabile fra la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno divorzile, soggetta al rito camerale previsto dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e la domanda di riconoscimento del diritto a una quota del trattamento di fine rapporto proposta sulla base di una scrittura privata sottoscritta dalle parti prima del divorzio, non essendo questa connessa con la domanda di liquidazione dell’assegno divorzile, la cui percezione costituisce una condizione necessaria solo se il diritto al pagamento di parte del t.f.r. dell’ex coniuge sia fondato sull’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970. Cass. civ. sez. I 30 agosto 2004, n. 17404

La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all’art. 40 c.p.c. (nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990), soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; conseguentemente non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma in tutto autonome e distinte. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di improponibilità in sede di divorzio della domanda di divisione perché incompatibile col rito camerale).  Cass. civ. sez. I 12 gennaio 2000, n. 266

In tema di competenza, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di accertamento di usucapione), egli è tenuto, non operando la “translatio iudicii” a norma dell’art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente; né possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del settimo comma del novellato art. 40 c.p.c., poiché esse non prevedono l’ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall’inizio davanti al giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e inderogabile del medesimo per la causa principale.  Cass. civ. sez.  II 25 novembre 2010, n. 23937

Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l’organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell’intera controversia. ( In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di cumulo soggettivo tra una opposizione agli atti esecutivi, di competenza, “ratione materiae”, del tribunale, ed una opposizione all’esecuzione di competenza, “ratione valoris”, del giudice di pace, sussiste la competenza del tribunale su tutte le domande, in applicazione delle norme di cui all’art. 10, secondo comma, e all’art. 104, c.p.c., sempre che l’ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell’esecuzione). Cass. civ. sez. III 13 luglio 2010, n. 16355

Al giudice di pace non è consentita l’applicazione dell’art. 36 c.p.c., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l’art. 40, settimo comma, c.p.c. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest’ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.  Cass. civ. sez. I 19 marzo 2007, n. 6520

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