In tema di processo tributario, ai fini del ricorso per revocazione ordinaria è sufficiente l’indicazione degli estremi della sentenza, senza che sia anche necessaria la sua allegazione, non essendo tale onere contemplato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo applicabile l’art. 399 c.p.c.. Cassazione civile, Sez. TRI, sentenza n. 1233 del 21 gennaio 2020
Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 c.p.c. stabilisce, a pena di improcedibilità, l’onere per la parte, tra l’altro, di depositare l’atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; a tal fine, in assenza di un’espressa indicazione legislativa circa la necessità che il deposito avvenga o meno in originale, deve ritenersi che l’avvenuto deposito di una copia di detta citazione costituisca una mera irregolarità non lesiva dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di comparizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3691 del 15 febbraio 2011
È improcedibile l’appello avverso la sentenza emessa a conclusione di una domanda di revocazione se l’appellante non ottempera all’obbligo di depositare la sentenza di cui ha chiesto al primo giudice la revocazione, ossia la prima sentenza di primo grado, perché il giudizio di appello avverso la decisione pronunciata per la revocazione è anch’esso un giudizio di revocazione e pertanto anche in tale grado, per consentire al giudice dell’appello di decidere sui motivi di revocazione e di impugnazione, è applicabile l’art. 399 c.p.c., a norma del quale deve esser depositata la copia autentica della sentenza oggetto della domanda di revocazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3742 del 15 marzo 2001
Il procedimento di revocazione di sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione si svolge nelle forme proprie del giudizio di legittimità, con la conseguenza che la costituzione dell’intimato resta regolata dall’art. 370 c.p.c. (notificazione del controricorso e successivo deposito dello stesso) e non è soggetta alla disposizione dell’art. 399 c.p.c. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 705 del 21 gennaio 1993
Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 secondo comma c.p.c., ove fissa per la costituzione del convenuto lo stesso termine previsto per quella dell’attore (venti giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo), non comporta alcuna deroga al principio generale di cui all’art. 171 secondo comma c.p.c., con la conseguenza che, anche in detto giudizio, la tempestiva costituzione dell’attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2691 del 29 maggio 1978
La sanzione di improcedibilità stabilita dall’art. 399 c.p.c. a carico dell’attore in revocazione che nei venti giorni dalla notificazione dell’istanza non si costituisca nella cancelleria del giudice adito, opera anche nel caso in cui, nel termine predetto, siasi invece costituito il convenuto in revocazione. Cassazione civile, sentenza n. 2266 del 31 luglio 1951